Cassazione Penale, Sentenza n. 14529/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione per delinquere (anche di tipo mafioso), intestazioni fittizie, riciclaggio, reimpiego e delitti fiscali; il ricorrente ha impugnato il rigetto del riesame sul sequestro preventivo contestando: a) vizi procedurali e mancata convalida del sequestro probatorio originario; b) carenza grafica/apparentemente insufficiente della motivazione del decreto di sequestro (in particolare circa la conversione e la qualificazione dei fatti rispetto alla posizione dell'imputato); c) insufficienza del fumus commissi delicti e valutazione sommaria delle prove difensive (fatture e dichiarazioni degli aventi causa) che dimostrerebbero la liceità della provenienza delle somme sequestrate (euro 4.720,00).
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile parte delle censure relative alla mancata convalida del sequestro probatorio in quanto la misura era stata poi convertita in sequestro preventivo (ciò rende superfluo il sindacato sul provvedimento originario). Tuttavia ha accolto i rilievi principali sulla carenza della motivazione: il provvedimento impugnato non specificava compiutamente le condotte contestate all'imputato né il contributo concreto di Le Rose al presunto sodalizio, confondendo e richiamando per relationem atti che delineano un diverso quadro criminoso. Mancano indicazioni adeguate a fondare il "fumus" e il "periculum in mora", non essendovi neppure valutazione della sproporzione rispetto ai redditi professionali, e le alleghiate giustificazioni dell'origine lecita delle somme sono state respinte senza adeguata motivazione. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame e il decreto del GIP del 31/03/2021, dichiarandone la perdita di efficacia e disponendo la comunicazione al Procuratore Generale.
Norme richiamate
art. 354 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria; la Corte osserva che il successivo atto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo rende priva di interesse la censura sulla mancata convalida del sequestro probatorio originario.
art. 355 cod. proc. pen.
Termini per la convalida del sequestro probatorio da parte del Pubblico Ministero; richiamato nel contesto delle doglianze, ma la Corte rileva l'irrilevanza pratica dopo conversione in sequestro preventivo.
art. 321 cod. proc. pen.
Prevede conversione del sequestro probatorio in misure reali (comma 1 e 2) e termini di convalida (comma 3); la Corte segnala che la conversione deve essere adeguatamente motivata e che l'art. 262 non è la normativa corretta per la conversione come operata in punto.
art. 262 cod. proc. pen.
Norma richiamata impropriamente in relazione alla conversione del sequestro probatorio; la Corte osserva che l'art. 262 disciplina la conversione in sequestro conservativo e non la conversione in sequestro preventivo che richiede presupposti diversi.
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali: ammessa esclusivamente per violazione di legge, intesa anche come vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di comprensibilità e coerenza.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per misure personali; la Corte sottolinea che per i provvedimenti reali non è richiesto lo stesso livello ma resta necessario un "fumus" concreto.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso; la Corte rileva che l'ordinanza non precisa in cosa consista la partecipazione di Le Rose al sodalizio e quale contributo concreto avrebbe fornito, rendendo inadeguata la motivazione fondata su tale contestazione.
art. 240 e art. 240-bis cod. pen.
Norme sul sequestro e confisca per reati che generano illeciti arricchimenti e sui "reati spia" ai fini della confisca per sproporzione; la Corte richiama la necessità di adeguata dimostrazione della sproporzione e del nesso tra reato e bene sequestrato.
art. 626 cod. proc. pen.
Disposizione cui la cancelleria è chiamata per gli adempimenti comunicativi a seguito dell'annullamento (comunicazione al Procuratore Generale).
Massime di principio
- Quando un sequestro probatorio viene successivamente convertito in sequestro preventivo, le censure sulla mancata convalida del primo perdono rilevanza; il sindacato deve invece riguardare la legittimità e la motivazione della misura preventiva risultante dalla conversione.
- Per i provvedimenti cautelari reali la Cassazione può intervenire per violazione di legge e per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice: la motivazione deve indicare fatti concreti, non semplici enunciazioni di reato.
- Il "fumus commissi delicti" richiede elementi indiziari concreti e specifici rispetto alla posizione individuale dell'imputato; lacune nella descrizione del contributo personale al reato o dell'elemento soggettivo possono determinare l'annullamento della misura.
- La qualificazione del periculum in mora deve essere coerente con la finalità del sequestro (impeditivo oppure finalizzato alla confisca) e adeguatamente motivata: non è sufficiente un richiamo generico a rischi futuri.
- Se il bene sequestrato è di modesto valore rispetto al profilo reddituale del soggetto, il giudice deve valutare la sproporzione quando il sequestro è finalizzato alla confisca; l'assenza di tale valutazione può essere motivo di annullamento.
- Le prove documentali della difesa (es. fatture) e le dichiarazioni a sostegno dell'origine lecita non possono essere respinte in modo assertivo: il giudice deve confrontare e motivare in modo puntuale l'assenza di attendibilità o di prova del pagamento.
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