Sentenza n. 1172/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della procedura per il servizio di manutenzione del verde stradale al RTI primo classificato, con domanda di subentro nel contratto o di risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente, terzo classificato con 96,36 punti, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1, del valore stimato di euro 6.129.114,66 al netto dell’IVA, al RTI primo classificato (99,59 punti), chiedendo l’esclusione delle prime due classificate e l’aggiudicazione in proprio favore, nonché il subentro o il risarcimento. Con il primo motivo ha dedotto che il Seggio di gara non avrebbe verificato i requisiti generali di alcune imprese esecutrici indicate dal Consorzio Viagest, secondo classificato, e di alcune componenti del RTI aggiudicatario. Con il secondo ha contestato l’ammissione al soccorso istruttorio per la produzione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall’art. 46 del d.lgs. 198/2006, che la lex specialis richiedeva a pena di esclusione. Con il terzo ha chiesto l’esclusione del RTI aggiudicatario o la riduzione dei suoi punteggi, contestando in particolare la disponibilità del numero minimo di mezzi e attrezzature richiesto per l’esecuzione del servizio e i giudizi della Commissione su varie voci dell’offerta tecnica; ha inoltre contestato la valutazione delle offerte delle prime due classificate. Con il quarto motivo ha sostenuto che l’aggiudicatario avesse offerto un ribasso sui costi della manodopera senza adeguate giustificazioni. Con il quinto ha dedotto la non veridicità o inattendibilità delle giustificazioni sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicatario.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il RTI ricorrente a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, in favore di ciascuna parte vittoriosa. Il primo motivo è infondato: dal verbale risultava che il Seggio aveva svolto le verifiche tramite il Fascicolo Virtuale per tutte le imprese interessate; l’assenza di annotazioni descrittive nel risultato del Casellario ANAC non dimostrava l’omissione del controllo, e la ricorrente non aveva indicato alcuna concreta causa di esclusione. Il secondo motivo è infondato: il rapporto periodico del personale, se preesistente alla scadenza del termine per le offerte, è un documento attestante un requisito generale e non un elemento dell’offerta, sicché la sua produzione può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio; nel caso concreto la documentazione era stata tempestivamente prodotta con esito positivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque infondato. Il sindacato sulle valutazioni tecniche della Commissione è limitato a travisamento, errore di fatto, difetto d’istruttoria o di motivazione e manifesta illogicità, vizi non riscontrati. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato che l’accoglimento delle contestazioni sui punteggi le avrebbe consentito di superare l’aggiudicatario, che aveva conseguito un vantaggio complessivo rilevante anche per il punteggio economico. In particolare, il requisito del numero minimo di mezzi e attrezzature era previsto quale requisito di esecuzione, da soddisfare nella fase esecutiva e non quale condizione di ammissione: in offerta era sufficiente indicare i mezzi e assumere l’impegno a renderli disponibili, mentre la concreta disponibilità poteva essere verificata dopo l’aggiudicazione; un eventuale inadempimento avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto. Gli atti dimostravano che il RTI aggiudicatario aveva dichiarato la disponibilità delle dotazioni richieste. Esaminati i punteggi contestati dell’aggiudicatario, il TAR ha ritenuto infondate le censure e ha precisato che, una volta esclusa la possibilità di conseguire l’aggiudicazione contestando il primo classificato, la ricorrente, terza, non conservava interesse a contestare i punteggi del secondo classificato. Il quarto motivo è infondato: l’aggiudicatario aveva allegato la tabella dei costi della manodopera per le prestazioni a corpo e a misura, con le giustificazioni previste dalla lex specialis. Il quinto motivo è inammissibile perché proponeva un sindacato parcellizzato sulle singole giustificazioni, mentre l’anomalia va valutata globalmente e può essere sindacata solo quando l’inattendibilità complessiva dell’offerta sia manifesta, circostanza non ravvisata.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 36/2023
Emerge, infatti, dall’esame del verbale della relativa seduta di gara (cfr. doc. 4 prodotto dalla difesa di ANAS S.p.A.), che il Seggio ha effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale -mediante verifica del Fascicolo Virtuale, come previsto dal paragrafo 5 del Disciplinare, che richiamava l’art. 24 del Codice dei contratti e la Deliberazione ANAC 20 giugno 2023, n. 262- nei confronti di tutte le imprese che componevano il Consorzio Viagest e il R.T.I. Terra Marina, come conferma il fatto che nel relativo verbale sono citate le partite IVA di tutte le imprese interessate.
Il controllo dei requisiti generali può essere svolto mediante verifica del Fascicolo Virtuale; l’assenza nel verbale di un esito descrittivo per singole imprese non dimostra che il controllo sia stato omesso.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Ciò premesso il Collegio non vede motivi per discostarsi dal condivisibile orientamento giurisprudenziale che consente il soccorso istruttorio ai fini della produzione postuma del rapporto periodico del personale, quanto meno, tutte le volte in cui -come nel caso in esame, non essendovi stata contestazione specifica sul punto- detto documento preesista rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il rapporto periodico del personale preesistente alla scadenza per la presentazione delle offerte può essere prodotto successivamente mediante soccorso istruttorio, poiché attesta un requisito generale e non costituisce elemento dell’offerta.
art. 46 d.lgs. 198/2006
Con il secondo motivo, il R.T.I. Sicilville sostiene che la ANAS S.p.A. avrebbe dovuto escludere dalla gara le prime due classificate, invece che ammetterle al soccorso istruttorio, per non aver prodotto il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, previsto dal disciplinare di gara a pena di esclusione.
La previsione del rapporto periodico del personale non impedisce il soccorso istruttorio quando il documento, già esistente alla scadenza del termine, sia prodotto successivamente.
art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
Con il quarto motivo (numerato in ricorso come IVa) il R.T.I. Sicilville afferma che il R.T.I. Terra Marina dovesse essere escluso dalla procedura per avere offerto un ribasso sui costi della manodopera senza giustificare tale modalità di formulazione della propria offerta economica. La censura è infondata, avendo la difesa di parte ricorrente dimostrato, con la produzione dei documenti 10 e 11, che il R.T.I. Terra Marina aveva allegato alla propria offerta apposita “Tabella dei costi della manodopera”, sia per le prestazioni a corpo che per le prestazioni a misura, conformemente a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. c), del Disciplinare, secondo cui “Con riferimento alla stima dei costi della manodopera, il Concorrente dovrà fornire apposite giustificazioni volte a dimostrare il rispetto di quanto previsto all’art. 110, comma 5, lett. d), del medesimo Codice, mediante lo schema di supporto di cui alla Tabella Costi Manodopera (Allegato 07 al presente Disciplinare) e producendo le tabelle retributive vigenti del/i CCNL applicabile/i e in vigore alla data dell’offerta”.
La contestazione di un ribasso sui costi della manodopera non giustifica l’esclusione se l’offerta contiene la tabella dei costi e le giustificazioni richieste dalla disciplina di gara per dimostrare il rispetto della norma.
Massime di principio
- Il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, quando esistente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è un documento attestante un requisito di ordine generale e non un elemento dell’offerta; la sua mancata allegazione può quindi essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio.
- Quando la lex specialis configura la disponibilità di mezzi e attrezzature come requisito da soddisfare durante l’esecuzione, e non come requisito di ammissione, il concorrente può indicare in offerta i mezzi proposti e assumere l’impegno a procurarseli per l’esecuzione; la concreta disponibilità è verificabile nella fase esecutiva e l’eventuale inadempimento può comportare la risoluzione del contratto.
- Le valutazioni tecniche della Commissione di gara sono sindacabili in giudizio solo in presenza di travisamento, errore di fatto, difetto di istruttoria o motivazione, oppure manifesta illogicità; il concorrente che contesta i punteggi deve inoltre dimostrare che il loro eventuale mutamento può incidere utilmente sulla propria posizione in graduatoria.
- Il giudizio di anomalia dell’offerta deve essere condotto in modo globale; non è ammissibile un sindacato frammentario sulle singole giustificazioni, salvo che da esse emerga la manifesta inattendibilità complessiva dell’offerta.
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