Sentenza n. 10106/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti presentata il 16 gennaio 2026, con domanda di accertamento e di esibizione della documentazione richiesta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 16 gennaio 2026, nonché la condanna dell'Amministrazione all'esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo, con validazione dell'istanza il 15 maggio 2026 e rilascio del permesso di soggiorno richiesto, comunicazione depositata il 18 maggio 2026. Il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, pur contestando che la comunicazione amministrativa potesse determinare la cessazione della materia del contendere e insistendo per l'accoglimento della domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il rilascio del permesso di soggiorno ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, che mirava, attraverso il giudizio sul silenzio, alla conclusione del procedimento amministrativo relativo al titolo di soggiorno. Inoltre, il silenzio è venuto meno a seguito della comunicazione dell'Amministrazione del 18 maggio 2026. Il giudice ha quindi ritenuto non più attuale l'interesse alla decisione nel merito del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito. È stata inoltre respinta l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, poiché la competente Commissione aveva già rigettato la domanda di ammissione al beneficio.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso era diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto e all'ordine di esibizione della documentazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato in relazione all'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicate nel procedimento decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto nel corso del processo fa venir meno l'interesse attuale alla decisione quando soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente; il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione di un atto amministrativo che definisce il procedimento determina il venir meno del silenzio oggetto di impugnazione e impedisce una decisione di merito sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere, salvo che residui uno specifico e attuale interesse alla decisione.
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