Sentenza n. 134/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento A) del provvedimento prot. 470311 del 3.12.2024, recante sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 2972/2012 “sino a quando non saranno individuate soluzioni progettuali, costruttive idonee alla salvaguardia dell’apparato arboreo esistente, come rilevato nei richiamati provvedimenti della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, finanche di differente localizzazione del manufatto, da valutarsi con l'amministrazione comunale”; B) per quanto occorrer possa, dell’allegata nota assunta al prot. 414368/2024 del 25.10.2024, emanata dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; C) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compresi pareri, proposte, valutazioni; per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga del termine di fine lavori (21.04.2024) richiesta il 19.04.2024; per la condanna del Comune di Modena a porre in essere le verifiche richieste dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 217481 del 31.05.2024, ponendo in essere e favorendo gli adempimenti propedeutici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di diniego della proroga del termine di ultimazione dei lavori e contestuale sospensione dei lavori relativi a un chiosco, nonché nota della Soprintendenza presupposta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. 470311 del 3 dicembre 2024, con cui erano stati sospesi i lavori assentiti dal permesso di costruire n. 2972/2012 fino all’individuazione di soluzioni progettuali idonee a salvaguardare l’apparato arboreo esistente, nonché, per quanto occorresse, la nota della Soprintendenza del 25 ottobre 2024. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla proroga del termine di ultimazione dei lavori, richiesta il 19 aprile 2024, e la condanna del Comune a svolgere le verifiche e gli adempimenti indicati dalla Soprintendenza. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 15 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 della l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013, con incompetenza; nullità per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 21 d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento; violazione dell’art. 21, comma 5, d.lgs. 42/2004, nonché contraddittorietà con precedente atto e disparità di trattamento. Nel corso del giudizio, dopo l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha accolto la richiesta di proroga, rideterminando il termine di ultimazione in quattro mesi decorrenti dall’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza. Il ricorrente ha tuttavia sostenuto che non fossero state individuate le misure esecutive alternative necessarie alla salvaguardia della vegetazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento comunale del 7 agosto 2025 ha accolto la richiesta di proroga, facendo venir meno il diniego impugnato, l’ordine di sospensione e gli atti presupposti, compresa la nota della Soprintendenza del 25 ottobre 2024. Secondo il Collegio, il fatto che il Comune non abbia contestualmente individuato le misure esecutive alternative non mantiene l’interesse al ricorso, poiché la proroga è stata autorizzata senza condizioni sostanziali da parte del Comune, salvo la decorrenza dalla futura acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza. Spetta quindi al ricorrente rivolgersi nuovamente alla Soprintendenza affinché si pronunci alla luce della proroga e nel contraddittorio procedimentale con il Comune; l’eventuale inerzia potrà essere contestata con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata in relazione alla proroga del termine di ultimazione dei lavori e ai poteri esercitati dal Comune, ma il TAR non ha deciso nel merito le relative censure per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 19 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
La disposizione è stata richiamata con riguardo alla disciplina regionale della proroga del termine dei lavori e alla competenza amministrativa, senza esame di merito delle doglianze.
art. 21 d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata richiamata in relazione alla tutela dell’apparato arboreo e agli atti della Soprintendenza, ma le relative questioni sono rimaste assorbite dall’improcedibilità.
art. 21-septies l. 241/1990
La norma è stata invocata per dedurre la nullità del provvedimento per violazione del giudicato; il TAR non ha esaminato tale censura nel merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti d’ufficio la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117 c.p.a.
Il TAR ha indicato l’azione avverso il silenzio come strumento utilizzabile qualora la Soprintendenza resti eventualmente inerte rispetto alla nuova richiesta di pronunciarsi sull’autorizzazione.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che accolga la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente e faccia venir meno l’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse può estendersi agli atti presupposti impugnati insieme all’atto principale quando il nuovo provvedimento ne elimini gli effetti lesivi e renda non più attuale la contestazione della loro legittimità.
- Quando una proroga edilizia sia concessa senza condizioni sostanziali dall’amministrazione comunale, la mancata contestuale individuazione delle modalità tecniche di esecuzione compatibili con la tutela paesaggistica non conserva necessariamente l’interesse all’annullamento del precedente diniego, dovendo il privato sollecitare il successivo pronunciamento dell’autorità preposta alla tutela.
- L’eventuale inerzia dell’autorità competente a pronunciarsi nuovamente su un’autorizzazione richiesta in conseguenza di un provvedimento sopravvenuto può essere fatta valere mediante l’azione contro il silenzio prevista dall’art. 117 c.p.a.
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