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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18857/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la società di leasing per far dichiarare la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, di un'operazione di sale and lease back avente ad oggetto un compendio immobiliare completamente edificato. In concreto, la società attrice sosteneva che la vendita dell'immobile e la contestuale stipula del leasing celassero un finanziamento garantito da trasferimento in funzione di garanzia, con finalità elusiva dell'art. 2744 c.c.; chiedeva quindi l'accertamento della propria proprietà, la restituzione dei beni e dei canoni pagati, oltre al risarcimento del danno. In appello aveva inoltre dedotto che i giudici di merito avessero travisato le risultanze istruttorie sulla sproporzione tra valore del bene e prezzo, nonché sulla situazione di difficoltà economica in cui versava la società al momento dell'operazione, e che l'operazione fosse stata posta in essere in presenza di dolo della controparte, anche per omissioni e false informazioni. La società resistente aveva contrastato le domande e aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni di leasing rimasti insoluti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove circa la pretesa fraudolenza dell'operazione e la violazione del patto commissorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, sia perché fondato su allegazioni nuove non emergenti dagli atti quanto al dedotto dolo per omissione o informazione ingannevole, sia perché la censura motivazionale era preclusa dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo le decisioni di primo e secondo grado fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio è richiamato come parametro per valutare se un'operazione di sale and lease back sia in realtà una vendita in funzione di garanzia; tuttavia, nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato dalla ricorrente come base della dedotta nullità del contratto, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1377 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la censura viene dichiarata inammissibile senza un esame nel merito della sua applicazione.

  • art. 1429 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai vizi del consenso, senza esame di merito per inammissibilità.

  • art. 1431 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di errore e dolo, senza specifico scrutinio di merito.

  • art. 1439 c.c.

    È richiamato per sostenere l'annullabilità del contratto per dolo; la Corte osserva che la relativa doglianza introduce questioni nuove non emergenti dagli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato come parametro asseritamente violato nella valutazione delle prove, ma la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita un nuovo giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato in relazione all'onere della prova, ma la Corte non affronta il merito della ripartizione probatoria perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come base formale per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono reputati inammissibili in quanto diretti al riesame del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti decisivi è dichiarata inammissibile, anche in ragione della preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della doppia conforme per escludere la proponibilità del vizio motivazionale quando le decisioni di primo e secondo grado poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L'eventuale nullità di un'operazione di sale and lease back per violazione del divieto di patto commissorio richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi sintomatici della funzione di garanzia dell'operazione; la mera contestazione dell'esito probatorio compiuto dai giudici di merito non è scrutinabile in cassazione.
  • La deduzione del dolo contrattuale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione mediante allegazioni fattuali non emerse dagli atti di causa.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della controversia, anche se la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori di conferma.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàOnere della prova

Testo integrale

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