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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17733/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello di Bari, pur essendo stata sollecitata in udienza camerale del 18/11/2019 tramite memoria difensiva, aveva taciuto sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/03/2017, sentenza poi divenuta irrevocabile il 09/10/2018. La questione riguardava l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., e la possibilità di proporre tale richiesta per la prima volta in sede di discussione dell'appello quando la pronuncia definitiva su precedenti reati sia intervenuta dopo il deposito dell'atto di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che il riconoscimento del vincolo di continuazione può essere richiesto anche per la prima volta nel corso della discussione orale d'appello se la sentenza relativa ai fatti già giudicati è divenuta definitiva dopo la presentazione dell'appello. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della continuazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo esame della questione. Le altre statuizioni della sentenza impugnata (assoluzione per il danneggiamento perché non previsto come reato e conferma della condanna per furto aggravato con determinazione della pena) non sono state travolte dall'annullamento limitato.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, codice penale

    Riconosce il vincolo di continuazione tra reati e disciplina il cumulo delle pene; la Corte ha interpretato che tale riconoscimento può essere richiesto anche in sede d'appello, anche se la sentenza definitiva sui precedenti reati è intervenuta dopo il deposito dell'appello

  • art. 671 codice di procedura penale

    L'istituto della continuazione è rilevante anche in sede di esecuzione; la Corte ha richiamato che la richiesta di continuazione, in taluni casi, può essere valutata in sede di esecuzione e pertanto ammissibile anche se proposta tardivamente in appello

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalazioni richiamate nella sentenza: Sez. 2 n. 37379/2020; Sez. 6 n. 35599/2015; Sez. 2 n. 33098/2021; Sez. 2 n. 12068/2014; Sez. 2 n. 53630/2016)

    Costante orientamento della Cassazione: è ammessa la richiesta di applicazione della continuazione anche quando la sentenza definitiva su reati precedenti diventa irrevocabile dopo il deposito dell'appello; il limite della devoluzione ai capi impugnati non osta in tali ipotesi

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) può essere proposta per la prima volta anche durante la discussione orale d'appello se la sentenza definitiva relativa a reati precedenti si è costituita dopo il deposito dell'appello.
  • La Corte d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi su una richiesta di continuazione formulata (anche oralmente o con memoria in udienza); il mancato esame di tale richiesta può portare all'annullamento limitato della sentenza e al rinvio per nuovo esame.
  • La regola della devoluzione (ossia il principio per cui il giudice d'appello decide solo sui capi e punti sottoposti a impugnazione) non preclude la possibilità di esaminare la continuazione quando la sentenza definitiva relativa ai reati anteriori sopraggiunge dopo l'impugnazione.
  • In casi simili la difesa dovrebbe comunque documentare e sollecitare formalmente la richiesta di continuazione (deposito in termine utile o memoria in udienza) per evitare omissioni, pur sapendo che la richiesta può essere ammessa anche se proposta tardivamente per i motivi esposti.
  • Se la continuazione viene riconosciuta in favore dell'imputato, ciò può determinare una riduzione complessiva della pena mediante il cumulo giuridico più favorevole; dunque la valutazione ha rilevanza concreta sulla misura della pena.
  • In presenza di sentenze definitive intervenute dopo il deposito dell'appello, è utile richiamare e documentare i dati delle sentenze pregresse (date di irrevocabilità, reati e pene) per agevolare il corretto esame della continuazione da parte del giudice d'appello.

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