Cassazione Civile, Ordinanza n. 21972/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una persona fisica aveva citato in giudizio un Comune chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da una caduta, avvenuta lungo l'ultimo tratto di una via, che sarebbe stata provocata dal cedimento di una staccionata posta a margine della strada. La domanda era fondata sugli artt. 2051 e 2043 c.c., assumendo che l'ente fosse proprietario o custode della cosa e che la staccionata fosse vetusta, danneggiata e non manutenuta. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato il Comune al pagamento di una somma molto elevata; la Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che il comportamento della danneggiata, che si era appoggiata in modo improprio alla staccionata, avesse interrotto il nesso causale e integrasse caso fortuito/idonea causa esclusiva del danno. In Cassazione la danneggiata ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 2051 c.c. per errata individuazione del nesso causale e del caso fortuito; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso non corretto delle presunzioni nel valorizzare l'uso improprio della staccionata; omesso esame di un fatto decisivo relativo al degrado e alla mancata manutenzione della staccionata. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo che non fosse provato il suo potere di fatto e di diritto sulla strada e sulla staccionata, che il tracciato fosse privato e che non vi fosse responsabilità nemmeno ex art. 2043 c.c.; ha inoltre contestato l'affermazione di proprietà/comune realizzazione della staccionata, ritenuta apodittica e smentita dalle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della danneggiata nei limiti della motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva applicato in modo erroneo l'art. 2051 c.c. e la regola del concorso causale del fatto del danneggiato: il comportamento imprudente della persona offesa può incidere causalmente o interrompere il nesso, ma nel caso deciso la motivazione era intrinsecamente illogica e contraddittoria perché attribuiva alla condotta della danneggiata efficacia causale esclusiva senza spiegare in modo coerente come tale condotta fosse divenuta causa assorbente del danno nonostante il degrado e la mancata manutenzione della staccionata. Il ricorso incidentale condizionato del Comune è stato dichiarato inammissibile perché diretto, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia ha carattere oggettivo: basta il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode si libera solo provando il caso fortuito. Il fatto del danneggiato può interrompere il nesso causale solo se, in concreto, costituisce causa esclusiva del danno secondo un giudizio coerente di causalità materiale.
art. 2043 c.c.
Richiamato come ulteriore base della domanda risarcitoria, ma la decisione si concentra sulla responsabilità da cosa in custodia e sulla causalità del fatto del danneggiato.
art. 1227, comma 1, c.c.
La regola del concorso del fatto colposo del danneggiato opera sul piano della causalità materiale e consente di escludere o ridurre il risarcimento solo per la parte di danno causalmente imputabile alla condotta del danneggiato.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere utilizzate secondo criteri di gravità, precisione e concordanza; la censura è fondata quando il ragionamento presuntivo è illogico o contraddittorio.
art. 2729 c.c.
La decisione richiama il corretto impiego delle presunzioni, censurando l'uso di inferenze non coerenti con le risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
La doglianza del Comune era in realtà rivolta a contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge realmente dedotta.
art. 360 c.p.c., n. 3
Consente il sindacato per violazione di legge, utilizzato dalla ricorrente principale per censurare l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.
art. 360 c.p.c., n. 5
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte sottolinea che non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione del merito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l'evento; il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del danneggiato o del terzo, ma solo se tale fatto abbia efficacia causale autonoma ed esclusiva secondo un giudizio oggettivo di causalità.
- Il comportamento colposo del danneggiato non deve necessariamente essere abnorme, eccezionale o imprevedibile per rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c.; ciò che conta è che, in concreto, esso abbia inciso causalmente sull'evento fino eventualmente a interrompere il nesso eziologico, ma tale conclusione richiede una motivazione logica e coerente.
- Non è sufficiente affermare in modo apodittico che l'uso improprio della cosa da parte del danneggiato integri caso fortuito o causa esclusiva del danno: occorre spiegare perché, alla luce delle condizioni della cosa e delle circostanze del caso, la condotta del danneggiato sia divenuta causa assorbente dell'evento.
- Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili in cassazione, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
- Il giudizio di legittimità può censurare il ragionamento presuntivo quando esso risulti illogico, contraddittorio o privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici.
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