Sentenza del 29/07/2016 n. 15881 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Presentazione di istanza di condono ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 - Emissione di cartella di pagamento - Valore - Rigetto implicito dell'ammissione al condono - Conseguenze - Onere del contribuente di impugnare la cartella - Omissione - Definitività della pretesa tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato un'istanza di definizione agevolata/condono fiscale, ma aveva calcolato in modo erroneo l'importo dovuto, sottraendo parte dei corrispettivi accertati. Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale errore impediva il perfezionamento del condono. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto che l'Amministrazione non potesse negare il condono senza notificare un provvedimento espresso e motivato. L'Agenzia ha impugnato questa decisione sostenendo che l'emissione della cartella di pagamento costituisse manifestazione implicita del rigetto dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la cartella di pagamento emessa dopo una domanda di condono equivale a un rigetto implicito dell'istanza e consente al contribuente di contestare, impugnando la cartella, sia la pretesa tributaria sia il mancato perfezionamento del condono. La mancata notifica di un diniego espresso non determina la decadenza dell'Amministrazione né una lesione del diritto di difesa. Spetta inoltre al contribuente dimostrare di aver correttamente integrato tutti gli elementi necessari per il perfezionamento del condono.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9 bis
Disciplina la definizione amministrativa agevolata cui il contribuente aveva aderito. Il condono produce l'estinzione dell'obbligazione tributaria solo se ne risultano correttamente integrati i presupposti.
Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 6
Il mancato o erroneo calcolo dell'importo dovuto può impedire il perfezionamento della definizione agevolata.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 4
La mancata integrazione dei requisiti della precedente definizione può precludere l'accesso a un'ulteriore forma di definizione agevolata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento e dedurre anche le contestazioni relative all'atto presupposto non notificato. La cartella costituisce quindi l'occasione processuale per contestare il rigetto, anche implicito, del condono.
Massime di principio
- La mancata notifica di un provvedimento espresso di diniego del condono non significa, di per sé, che il condono sia perfezionato.
- L'emissione della cartella di pagamento dopo la presentazione di un'istanza di condono manifesta implicitamente la volontà dell'Amministrazione di non riconoscere la definizione agevolata.
- Il contribuente deve impugnare tempestivamente la cartella per contestare il mancato accoglimento del condono e può far valere in quella sede anche i vizi dell'atto presupposto non notificato.
- L'onere di provare il corretto perfezionamento del condono grava sul contribuente, che deve dimostrare il rispetto di tutti i requisiti sostanziali e formali, compreso il corretto pagamento degli importi dovuti.
- In assenza di impugnazione della cartella nei termini, la pretesa tributaria può diventare definitiva, senza che la mancata comunicazione di un diniego espresso impedisca tale effetto.
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