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Ordinanza

Ordinanza n. 2860/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del giudizio di inidoneità consumato, senza procedere alla correzione della seconda e terza prova scritta, nel verbale n. 141 della seduta del 9 aprile 2025 della commissione del concorso a 400 posti notaio indetto con d.d. 12 giugno 2024 e nell’allegato B) al verbale medesimo, per asserito errore c.d. bloccante nella correzione dell’elaborato relativo all’atto mortis causa, nonché di ogni suo atto preparatorio presupposto connesso o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202604430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità del candidato, adottato senza correzione della seconda e della terza prova scritta, risultante dal verbale della commissione del concorso a 400 posti di notaio e dal relativo allegato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di inidoneità determinato dalla commissione dopo la mancata correzione della seconda e della terza prova scritta. La contestazione riguardava l’asserito errore cosiddetto bloccante nella correzione dell’elaborato relativo all’atto mortis causa e, più in generale, l’applicazione dei tre errori ostativi previsti dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che le doglianze si concentravano esclusivamente sul merito della valutazione compiuta dalla commissione, senza evidenziare un’apparente illogicità, un macroscopico travisamento dei fatti o una manifesta irrazionalità.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione per carenza del necessario fumus boni iuris. Il giudice ha ritenuto che le censure investissero soltanto il merito del giudizio della commissione sui tre errori ostativi previsti dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006. In assenza di apparente illogicità, il giudizio della commissione resiste al sindacato estrinseco del giudice amministrativo, circoscritto al macroscopico travisamento di fatto e alla manifesta irrazionalità. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 7, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166

    La disposizione sui tre errori ostativi costituisce il parametro applicato dalla commissione; il giudice ha ritenuto sindacabile la relativa valutazione soltanto nei limiti estrinseci del macroscopico travisamento di fatto e della manifesta irrazionalità, non potendo sostituire il proprio giudizio a quello tecnico della commissione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle prove scritte di un concorso notarile, l’applicazione della regola dei tre errori ostativi prevista dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 rientra nella valutazione della commissione e non è sostituibile dal giudice amministrativo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione esaminatrice in ordine agli errori ostativi è estrinseco e resta circoscritto alla verifica di un macroscopico travisamento di fatto o di una manifesta irrazionalità, non essendo sufficiente una contestazione del merito tecnico della correzione.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando le censure si limitano a contestare il merito della valutazione della commissione e non fanno emergere elementi idonei a integrare il necessario fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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