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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03986/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto non conteneva una critica effettiva alla motivazione della sentenza di merito sul diniego di esclusione della recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per il delitto di ricettazione di cosa di provenienza illecita o comunque per il delitto indicato in sentenza ex artt. 99, comma 4, e 455 c.p., ha rideterminato la pena concedendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva contestata e confermando nel resto la decisione. Con il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di esclusione della recidiva ritenuta, sostenendo implicitamente che la motivazione sul punto fosse erronea o insufficiente. La Corte di cassazione rileva però che la censura è aspecifica e manifestamente infondata, perché non si confronta davvero con la motivazione della sentenza impugnata sul tema della recidiva.

Norme richiamate

  • artt. 99, comma 4, e 455 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per il delitto indicato in tali disposizioni, con contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; la Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione, ma prende atto della decisione di merito e del trattamento sanzionatorio conseguente.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva contestata e ritenuta è stata confermata dalla Corte territoriale; il ricorso era diretto a contestarne il mancato esonero/esclusione, ma la doglianza è stata giudicata generica.

  • art. 455 c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata nel resto dalla sentenza di appello, menzionato dalla Corte come base della precedente statuizione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    Somma applicata al ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Rv. 251690

    Richiamata come precedente conforme all'obbligo di motivazione del giudice di merito in tema di recidiva.

  • Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01

    Richiamata per ribadire il dovere argomentativo del giudice di merito quando affronta la questione della recidiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando si limita a contestare in modo assertivo la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione.
  • In tema di recidiva, il giudice di merito deve fornire una motivazione adeguata sul perché la ritiene o non la esclude; una motivazione conforme a tale obbligo resiste al vaglio di legittimità se la doglianza non evidenzia concreti vizi logici o giuridici.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica effettiva e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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