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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-301/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020. — Thomas Leonhard contro DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito a distanza – Diritto di recesso – Conseguenze – Articolo 7, paragrafo 4 – Restituzione delle prestazioni percepite – Pagamento di un’indennità di godimento – Obbligo del fornitore – Esclusione. — Causa C-301/18

Giurisprudenza europea62018CJ0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE nel contesto di un contratto di credito concluso a distanza e successivamente oggetto di recesso da parte del consumatore. Conferma che il fornitore deve restituire gli importi ricevuti in esecuzione del contratto, ossia capitale e interessi, ma nega che il consumatore abbia diritto anche a un’indennità di godimento per tali somme. La soluzione si fonda sul tenore letterale della disposizione e sul carattere di armonizzazione completa della direttiva.

Diritto di recesso nei contratti di credito a distanza: esclusione di un’indennità di godimento a favore del consumatore oltre alla restituzione di capitale e interessi.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di recesso del consumatore da un contratto di credito concluso a distanza, il fornitore è tenuto a restituire, oltre alle somme ricevute dal consumatore in esecuzione del contratto, anche un’indennità compensativa per il godimento di tali somme da parte del fornitore.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE osta a una disciplina nazionale che, in caso di recesso del consumatore da un contratto di credito concluso a distanza, imponga al fornitore di corrispondere al consumatore, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto e fatti salvi gli importi dovuti dal consumatore ai sensi dei paragrafi 1 e 3 dello stesso articolo, anche un’indennità di godimento su tali somme; la direttiva prevede infatti un’armonizzazione completa su questo punto e non contempla un simile ulteriore ristoro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 2, direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 6 direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, direttiva 2002/65/CE
  • Bürgerliches Gesetzbuch (articoli 312b, 312d, 346, 355, 495)

Diritto di recesso nei contratti di credito a distanza: esclusione dell’indennità di godimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Bonn in materia di tutela dei consumatori e servizi finanziari a distanza. Il giudice tedesco chiede se, a seguito del recesso del consumatore da un contratto di credito concluso a distanza, il fornitore debba non solo restituire capitale e interessi ricevuti, ma anche corrispondere un’indennità per il godimento di tali somme.

Fatti e procedimento principale

Nel 2005 Thomas Leonhard stipula con DSL-Bank due contratti di mutuo destinati all’acquisto di appartamenti. La banca gli fornisce un’informazione sul diritto di recesso che, secondo il giudice del rinvio, non corrispondeva alla normativa nazionale applicabile; per questo il consumatore sostiene di aver validamente esercitato il recesso con lettera del 14 novembre 2015.

Nel giudizio nazionale Leonhard chiede:

  • l’accertamento della validità del recesso;
  • la condanna della banca a pagare un’indennità di godimento sugli interessi versati prima del recesso.

Il giudice del rinvio osserva che, secondo il diritto tedesco, il mutuatario che recede deve restituire il capitale e i frutti civili, mentre il mutuante deve restituire quanto ricevuto e i frutti civili di tali somme. Tuttavia dubita che tale effetto sia compatibile con la direttiva 2002/65/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, sul ravvicinamento delle discipline nazionali;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sugli obblighi informativi precontrattuali;
  • l’articolo 6 sul diritto di recesso entro 14 giorni;
  • l’articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, sui pagamenti e sulle restituzioni conseguenti al recesso;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Vengono inoltre menzionate alcune disposizioni del BGB tedesco, in particolare gli articoli 312b, 312d, 346, 355 e 495.

Questione pregiudiziale

Il Landgericht Bonn domanda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE consenta una norma nazionale che attribuisca al consumatore, dopo il recesso da un credito a distanza, un diritto ulteriore rispetto alla restituzione di capitale e interessi: un’indennità di godimento per le somme restituite dal fornitore.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal testo dell’articolo 7, paragrafo 4, che impone al fornitore di rimborsare al consumatore tutti gli importi versati in conformità al contratto a distanza, salvo l’importo eventualmente dovuto dal consumatore ai sensi del paragrafo 1 per il servizio effettivamente prestato e alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Secondo la Corte:

  • la formula della disposizione è chiara e completa;
  • il rimborso riguarda gli importi effettivamente versati dal consumatore, quindi nel caso di un mutuo capitale e interessi;
  • né l’articolo 7, paragrafo 4, né altre disposizioni della direttiva prevedono un’ulteriore indennità di godimento a favore del consumatore.

La Corte richiama anche il considerando 13 e l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, dai quali risulta che la disciplina opera, in linea di principio, come armonizzazione completa delle materie regolate. Di conseguenza gli Stati membri non possono introdurre regole diverse, salvo espressa previsione della direttiva stessa.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che, quando il consumatore esercita il diritto di recesso da un contratto di credito concluso a distanza:

  • ha diritto al rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto;
  • non ha diritto a un’indennità di godimento su tali somme.

La Corte precisa che restano fermi gli importi eventualmente dovuti dal consumatore al fornitore secondo le condizioni degli articoli 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva.

Principio affermato

La direttiva 2002/65/CE, per quanto riguarda le conseguenze economiche del recesso da un contratto di credito a distanza, esaurisce la disciplina nel rimborso degli importi versati dal consumatore e non consente agli Stati membri di riconoscergli un ulteriore compenso per il godimento del capitale e degli interessi restituiti.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoricontratti a distanzacredito al consumoservizi finanziaridiritto di recesso

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