Cassazione Civile, Ordinanza n. 11842/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2004 a seguito di verifica parziale e indagini bancarie. Nei confronti della società l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi, ricavati dagli accertamenti sui conti intestati ai soci e ai rispettivi coniugi, oltre a costi ritenuti indeducibili; nei confronti dei soci veniva imputato pro quota il maggior reddito societario. In primo grado i ricorsi, riuniti, erano stati accolti solo in parte: il giudice tributario aveva escluso l'illegittimità formale degli atti motivati per relationem, ma aveva ritenuto illegittimi gli accertamenti bancari per mancata notifica delle autorizzazioni ai soci e ai coniugi e aveva respinto in larga parte il recupero dei costi. In appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia. In cassazione i contribuenti hanno dedotto sette motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario tra società e soci; 2) nullità/invalidità degli avvisi perché sottoscritti da funzionario privo di qualifica dirigenziale, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale richiamata; 3) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di interesse, assumendo la nullità degli atti; 4) formazione di giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa al difetto di motivazione dell'atto quanto alla riferibilità dei conti alla società; 5) conseguente difetto di interesse ad agire dell'Ufficio in appello; 6) inammissibilità dell'appello perché sottoscritto da capo ufficio legale non dirigente e privo di delega; 7) omesso esame di fatti decisivi, ossia della contestazione sulla non riferibilità alla società dei conti intestati a soci e coniugi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per difetto di litisconsorzio necessario, osservando che la trattazione dei separati ricorsi di società e soci era stata comunque unitaria dinanzi al medesimo collegio, con salvaguardia del contraddittorio. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sottoscrizione degli avvisi, ribadendo che l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 non richiede la qualifica dirigenziale del funzionario firmatario, essendo sufficiente il capo dell'ufficio o altro funzionario delegato di carriera direttiva. Ha respinto anche le censure sul giudicato interno e sull'interesse ad agire, rilevando da un lato la carenza di autosufficienza del ricorso e, dall'altro, che l'appello dell'Agenzia aveva comunque investito la questione della disponibilità dei conti da parte della società e la legittimità delle indagini bancarie. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla sottoscrizione dell'atto di appello, sia perché la relativa eccezione non era stata sollevata in appello dai contribuenti non costituiti, sia perché, nel processo tributario, la sottoscrizione da parte del preposto all'ufficio o di altro soggetto delegato è valida salvo prova contraria. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché diretto non contro un fatto storico decisivo ma contro la valutazione delle risultanze processuali. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con attribuzione all'Agenzia delle entrate, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
è richiamato quale base del principio di unitarietà dell'accertamento nei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione ai soci.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
impone l'integrazione del contraddittorio quando il giudizio riguarda inscindibilmente società e soci.
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo in relazione al contraddittorio e al litisconsorzio necessario.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del principio del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.
artt. 101 e 102 c.p.c.
richiamati a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di sottoscrizione dell'avviso e dell'atto di appello.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
la Corte ribadisce che l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale.
art. 21-septies l. n. 241/1990
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'atto, ma la Corte non ne accoglie l'assunto.
art. 100 c.p.c.
richiamato per la dedotta carenza di interesse ad agire/appellare, ma la Corte esclude l'assenza di interesse dell'Ufficio.
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione al preteso giudicato interno non impugnato.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per contestare la validità della sottoscrizione dell'atto di appello nel processo tributario.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
interpretati nel senso che l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate è parte processuale e può stare in giudizio tramite il direttore o altro preposto al reparto competente.
art. 66 d.lgs. n. 300/1999
richiamato insieme al regolamento di amministrazione per la legittimazione processuale degli uffici periferici dell'Agenzia.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
la Corte afferma che la declaratoria di incostituzionalità richiamata dai ricorrenti non incide sulla validità degli avvisi nei termini dedotti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la valutazione delle risultanze istruttorie o processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a società di persone e soci, la mancata partecipazione simultanea di tutti i litisconsorti necessari determina nullità del giudizio, ma tale nullità non opera quando la trattazione, pur formalmente separata, sia stata sostanzialmente unitaria e decisa dallo stesso collegio nella medesima composizione, così da risultare salvaguardato il contraddittorio.
- In tema di avvisi di accertamento tributario, la sottoscrizione è valida se apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
- L'eccezione di difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto d'appello dell'ufficio finanziario deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente; in difetto, opera la presunzione che l'atto provenga dal soggetto legittimato.
- Nel processo tributario l'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate è parte processuale e può essere rappresentato dal direttore o da altro preposto al reparto competente; la validità della sottoscrizione dell'appello non richiede la produzione di una specifica delega, salvo prova contraria dell'usurpazione del potere o dell'estraneità del firmatario.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare la mera valutazione delle risultanze processuali o istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Una statuizione di primo grado può acquistare autonoma efficacia decisoria, ma l'impugnazione che ne investa uno soltanto dei profili riapre la cognizione sull'intera questione, compresi gli aspetti ad essa coessenziali anche se non espressamente menzionati nel motivo di gravame.
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