Cassazione Civile, Ordinanza n. 27913/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva chiesto il pagamento di euro 9.624,10 quale residuo del prezzo dovuto per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della controparte. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la domanda riconvenzionale del committente, condannando l'appaltatore al risarcimento del danno per difformità e vizi dell'opera nella misura di euro 22.146,17. In appello la decisione era stata parzialmente riformata, con condanna del committente al pagamento di euro 9.624,10 e conferma della condanna dell'appaltatore al risarcimento. In cassazione l'appaltatore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 125, 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la nullità della domanda riconvenzionale per mancanza di specifici riferimenti ai fatti costitutivi dell'azione; con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c., in via conseguenziale all'eventuale accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che, dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta riportato nel ricorso, la domanda riconvenzionale fosse sufficientemente individuata nei suoi elementi oggettivi, cioè petitum e causa petendi; le censure mosse dal ricorrente attenevano alla fondatezza della domanda e non alla sua validità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendente dall'eventuale accoglimento del primo. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile. Non è stata liquidata alcuna spesa, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 125 c.p.c.
Richiamato come norma processuale invocata per sostenere la nullità della domanda riconvenzionale; la Corte non ne ravvisa la violazione, perché la domanda risultava comunque identificata nei suoi elementi essenziali.
art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
Invocato per denunciare l'aspecificità della domanda riconvenzionale; la Corte precisa che il petitum e la causa petendi erano riconoscibili, sicché non ricorreva alcuna nullità.
art. 164, comma 4, c.p.c.
Invocato per la dedotta nullità della domanda; la Corte ritiene che il vizio non sussistesse perché l'atto introduttivo conteneva gli elementi oggettivi della pretesa.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo solo in via consequenziale; il motivo sulle spese resta assorbito dall'inammissibilità del primo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della domanda riconvenzionale non può essere affermata quando, dalla lettura dell'atto, siano comunque individuabili petitum e causa petendi, anche se la parte avversa contesti la fondatezza nel merito della pretesa.
- Le censure che investono la sufficienza o la persuasività della domanda sul piano del merito non si confondono con i vizi di validità dell'atto introduttivo o della riconvenzionale.
- Quando il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, il motivo che dipende esclusivamente dal suo eventuale accoglimento resta assorbito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se ne ricorrono i presupposti.
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