Cassazione Penale, Ordinanza n. 29298/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato di furto aggravato. Ha dedotto un vizio di mancanza di motivazione della decisione e ha lamentato, sia pure nel contesto del controllo sul patteggiamento, il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma del 2017, contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto specifici motivi tipizzati, tra cui non rientra il vizio di motivazione; ha inoltre osservato che non era stata dedotta l'illegalità della pena. Quanto al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ha richiamato il principio per cui una motivazione espressa è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi di possibile applicazione di cause di non punibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso avverso tale sentenza è soggetto ai limiti speciali previsti dalla riforma del 2017.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono tassativi e non comprendono il vizio di motivazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti.
art. 129 c.p.p.
il giudice deve verificare d'ufficio l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità; una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono elementi concreti in tal senso.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
individua il regime temporale applicabile alle impugnazioni della sentenza di patteggiamento introdotto dalla riforma.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, perché estraneo al catalogo chiuso dei motivi consentiti.
- Il giudice, anche nel patteggiamento, deve verificare d'ufficio l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; tuttavia una motivazione analitica è necessaria solo quando dagli atti emergano elementi concreti che facciano prospettare una causa di proscioglimento.
- In mancanza di motivi deducibili o di doglianze sull'illegalità della pena, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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