Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1486/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso principale: - del decreto del Prefetto di Alessandria n. -OMISSIS-/area I-ter emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 02/08/2024), con cui è stata vietata a -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; - di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 07/01/2025: - del decreto del Questore di Alessandria del -OMISSIS- n. cat. -OMISSIS- che ha revocato a -OMISSIS- la licenza di porto di fucile ad uso caccia; - di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202401708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e conseguente decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile a uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, deducendo la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Il provvedimento era fondato esclusivamente su una segnalazione dei Carabinieri relativa a un diverbio familiare, asseritamente caratterizzato da aggressività e dal calcio a una pentola che avrebbe accidentalmente colpito la madre del ricorrente. Il ricorrente ha contestato sia la ricostruzione dei fatti sia la loro idoneità a dimostrare una personalità violenta, pericolosa o comunque inaffidabile nell’uso delle armi, evidenziando che non vi era stata denuncia, procedimento penale o altro accertamento amministrativo, che l’episodio non aveva prodotto conseguenze e che la convivenza con la madre era proseguita senza ulteriori conflitti. Con motivi aggiunti ha impugnato la conseguente revoca della licenza di porto di fucile, deducendone l’illegittimità derivata e, autonomamente, la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e il difetto di istruttoria e motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando entrambi i provvedimenti. Ha ritenuto che il decreto prefettizio non contenesse un’adeguata ricostruzione dei fatti né una motivazione congrua sulle ragioni della ritenuta mancanza di piena e incondizionata affidabilità. L’amministrazione non può recepire acriticamente denunce o segnalazioni di pubblica sicurezza, soprattutto quando riguardino fatti non costituenti reato, ma deve svolgere un’autonoma valutazione delle circostanze e della personalità dell’interessato. Il pericolo di abuso delle armi deve risultare da un giudizio prognostico fondato su elementi concreti, considerando non soltanto il singolo episodio, ma anche la gravità, l’eventuale reiterazione, l’incidenza sulla vita familiare e sociale e ulteriori elementi relativi alla personalità del soggetto. Nel caso esaminato mancava qualsiasi accertamento amministrativo delle condotte contestate; inoltre, anche assumendo vera la ricostruzione della segnalazione, il gesto descritto, privo di conseguenze e isolato, non era sufficiente a dimostrare violenza, carenza di autocontrollo o pericolosità nell’uso delle armi. Il TAR ha quindi ritenuto irragionevole equiparare tale episodio a una condotta di violenza domestica e illegittimo far discendere automaticamente il rischio di abuso dal solo fatto segnalato. La revoca della licenza di porto di fucile è stata annullata in via derivata, poiché fondata esclusivamente sul presupposto costituito dal divieto prefettizio. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 ottobre 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    mancanza del requisito essenziale della piena e incondizionata affidabilità in ordine alla detenzione delle armi; indice oggettivo di pericolosità circa il possibile abuso delle stesse

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è discrezionale, ma deve essere esercitato sulla base di un’istruttoria effettiva e di una motivazione coerente e ragionevole, idonee a dimostrare con un giudizio prognostico concreto la pericolosità o l’inaffidabilità del soggetto. Una segnalazione isolata, non accertata e relativa a un fatto non penalmente rilevante non è sufficiente di per sé.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nell’esercizio del potere di vietare la detenzione di armi o di negare o revocare titoli di polizia, l’amministrazione non può recepire acriticamente denunce o segnalazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, ma deve accertare autonomamente le circostanze di fatto e valutarne l’effettiva rilevanza ai fini dell’affidabilità del soggetto.
  • Il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi deve fondarsi su un giudizio prognostico concreto e motivato, basato su elementi idonei a dimostrare la pericolosità o il rischio di abuso; la mera esistenza di una segnalazione, soprattutto relativa a un fatto non costituente reato, non è sufficiente.
  • La valutazione amministrativa deve considerare non soltanto il singolo episodio, ma anche la sua gravità, l’eventuale reiterazione, l’incidenza sulla vita familiare e sociale e gli ulteriori elementi relativi alla personalità dell’interessato.
  • Un episodio isolato, privo di conseguenze e non adeguatamente accertato, non può essere automaticamente equiparato a una condotta di violenza domestica né costituire, da solo, indice di carenza di autocontrollo o di potenziale abuso delle armi.
  • Il provvedimento di revoca di una licenza di porto d’armi fondato esclusivamente su un precedente divieto prefettizio è illegittimo in via derivata quando tale atto presupposto venga annullato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.