Sentenza n. 2008/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, Prot. n. 9391 del 29 settembre 2025, notificato al ricorrente in data 30.09.2025, nonché dell’atto presupposto, provvedimento di revoca del nulla osta emesso dallo sportello Unico per l’immigrazione di Rovigo (di seguito anche S.U.I. per brevità), non notificato al ricorrente di cui lo stesso ha avuto conoscenza unitamente al provvedimento di diniego in data 30.09.2025 e di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato e presupposta revoca o chiusura negativa del procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Rovigo un nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito dell’assistenza familiare e aveva presentato domanda di visto presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca. Il visto è stato negato perché la pratica relativa al nulla osta risultava definitivamente chiusa dallo Sportello Unico. Il ricorrente ha contestato il provvedimento presupposto, deducendo la violazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., poiché la pratica di conferma dell’interesse all’assunzione era stata definita prima della scadenza del termine di sette giorni concesso al datore di lavoro. In particolare, l’invito a confermare l’interesse era stato inviato il 12 settembre e la pratica era stata chiusa il 19 settembre, senza attendere il termine fino alle ore 23:59 di tale giornata. Il diniego del visto è stato censurato per illegittimità derivata, in quanto fondato esclusivamente sulla revoca o chiusura negativa del procedimento relativo al nulla osta. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Interno ha riaperto in autotutela la pratica e ha ripristinato informaticamente il nulla osta; il Ministero degli Affari Esteri è invece rimasto inerte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di revoca o chiusura negativa del procedimento di conferma del nulla osta sia il diniego del visto. Ha ritenuto illegittima la definizione della pratica da parte dell’amministrazione dell’Interno prima della scadenza del termine legale di sette giorni previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, perché tale anticipata chiusura aveva impedito al datore di lavoro di esercitare la facoltà di confermare l’interesse all’assunzione. Il giudice ha richiamato le regole sul computo dei termini e ha rilevato che il datore disponeva del termine sino alle ore 23:59 del 19 settembre. Ha valorizzato anche la riapertura della pratica in autotutela da parte dell’amministrazione dell’Interno dopo la notifica del ricorso. Poiché il diniego del visto era basato unicamente sulla definizione negativa della pratica relativa al nulla osta, venuta meno tale premessa il diniego è rimasto privo di motivazione e deve essere annullato. Il giudice ha precisato che resta salvo il potere dell’amministrazione di valutare nel merito la sussistenza degli ulteriori presupposti per il rilascio del visto. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori, contributo unificato se versato e refusione delle spese.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Il termine concesso al datore di lavoro per confermare l’interesse all’assunzione deve essere integralmente rispettato dall’amministrazione; la pratica non può essere definita prima della sua scadenza, poiché ciò impedirebbe l’esercizio della facoltà prevista dalla legge.
art. 155 c.p.c.
fino alle 23:59 del 19 settembre
Il termine per la conferma dell’interesse all’assunzione doveva essere computato in modo da consentire l’esercizio della facoltà sino alla fine dell’ultimo giorno utile.
art. 2963 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione al computo del termine per la conferma dell’interesse all’assunzione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato, l’amministrazione deve attendere l’integrale decorso del termine legale di sette giorni concesso al datore di lavoro per manifestare l’interesse all’assunzione; la chiusura anticipata della pratica viola la legge e impedisce illegittimamente l’esercizio della facoltà partecipativa prevista dalla disciplina sull’immigrazione.
- Il termine assegnato al datore di lavoro per confermare l’interesse all’assunzione deve essere computato in modo da consentire la presentazione della conferma sino alla fine dell’ultimo giorno utile; l’amministrazione non può anticipare la definizione negativa del procedimento prima delle ore 23:59 di tale giornata.
- La rigidità o il malfunzionamento di un sistema informatico amministrativo non può comprimere diritti o interessi riconosciuti dalla legge; l’amministrazione deve adeguare il sistema informatico alla disciplina normativa applicabile.
- Quando il diniego del visto è fondato esclusivamente sulla revoca o sulla definizione negativa del procedimento relativo al nulla osta e tale presupposto viene annullato, il diniego diviene privo della sua unica motivazione e deve essere annullato, ferma la possibilità per l’amministrazione di rivalutare gli altri presupposti per il rilascio del visto.
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