Cassazione Civile, Ordinanza n. 02098/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2006 con rettifica dei ricavi relativi alla vendita di 8 appartamenti, effettuata sulla base dei valori OMI. L'atto era stato impugnato davanti alla CTP, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione nel merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 e versato la prima rata. Pur in difetto dei presupposti formali completi dell'art. 390 c.p.c. (mancata notifica alla controparte e mancata comunicazione all'Avvocatura), la Corte ha ritenuto che la rinuncia esprimesse comunque sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla rinuncia al ricorso e dall'adesione alla definizione agevolata. Ha compensato integralmente le spese, richiamando il principio per cui la condanna alle spese del contribuente che abbia scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio dell'istituto. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
non risulta però notificata alla controparte né comunicata all'Avvocatura
la rinuncia formalmente non integra tutti i presupposti previsti, ma può comunque essere valorizzata come indice di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 1 d.l. n. 148 del 2017
avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 versando la prima rata
l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata evidenziano la volontà della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio.
art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato"
l'inammissibilità sopravvenuta non determina l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se non perfezionata in tutti i suoi requisiti formali, può essere apprezzata come manifestazione inequivoca di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
- L'adesione alla definizione agevolata del carico e il pagamento della prima rata sono incompatibili con la persistenza dell'interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta determinata da rinuncia collegata a definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della ratio premiale dell'istituto.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per rinuncia e non per un vizio originario dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02036/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02039/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →