Sentenza del 08/05/2018 n. 1958 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Atti impugnabili - Presa in carico di Equitalia - Ammissibilità del ricorso - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Equitalia informava della presa in carico, ai fini della riscossione, delle somme risultanti da un accertamento tributario. La contestazione mirava a ottenere il sindacato giudiziale su tale comunicazione, ritenuta lesiva o comunque collegata alla pretesa tributaria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La comunicazione di presa in carico è stata qualificata come una mera informazione sull'avvio della riscossione e non come un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario. Di conseguenza, essa non può essere contestata separatamente; l'impugnazione deve eventualmente riguardare uno degli atti espressamente impugnabili previsti dalla legge, come la cartella di pagamento o altro atto impositivo o della riscossione idoneo a manifestare una pretesa tributaria.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sugli atti impugnabili
Sono autonomamente impugnabili soltanto gli atti individuati dalla disciplina processuale tributaria o gli atti che, per contenuto e funzione, manifestano una pretesa tributaria immediatamente lesiva. Una semplice comunicazione informativa, priva di autonoma efficacia impositiva o esecutiva, non rientra tra tali atti.
Massime di principio
- Una comunicazione dell'agente della riscossione è autonomamente impugnabile solo se contiene una concreta e attuale manifestazione della pretesa tributaria o produce effetti lesivi propri.
- Gli atti meramente informativi o preparatori, come la comunicazione di presa in carico delle somme, non possono normalmente essere contestati separatamente.
- Il contribuente deve individuare e impugnare l'atto tipico che rende esigibile o formalizza la pretesa, rispettando i relativi termini processuali.
- La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti, non soltanto dalla denominazione utilizzata dall'amministrazione o dall'agente della riscossione.
- La mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile non può essere normalmente aggirata impugnando una successiva comunicazione meramente ricognitiva o informativa.
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