Sentenza n. 1525/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, n. 209 del 28 marzo 2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, per complessivi euro 1.000,00. Sebbene la pronuncia fosse stata notificata al Ministero ai fini dell’esecuzione e il ricorrente avesse successivamente inviato una diffida, l’Amministrazione era rimasta inerte. Sono stati quindi chiesti l’ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo passato in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante attribuzione della Carta elettronica e accredito complessivo di euro 1.000,00. La domanda è stata invece respinta quanto agli interessi legali e agli altri accessori, perché non riconosciuti dal titolo esecutivo: il giudice dell’ottemperanza non può attribuire utilità ulteriori o diverse rispetto a quelle risultanti dal giudicato. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata e decorso l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura seriale e della limitata complessità della controversia, nonché dell’accoglimento solo parziale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma costituisce, insieme al giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’esercizio dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, relativa ai giudizi di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo conformativo o satisfattivo derivante dal titolo.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato per l’esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto oggettivo del giudicato e non può riconoscere interessi, rivalutazione o altre utilità non espressamente attribuiti dal titolo esecutivo.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata e alla scadenza di un ulteriore termine assegnato all’amministrazione.
- Al commissario ad acta, quando l’incarico sia conferito a un dirigente pubblico, non spetta un compenso ulteriore se ciò è escluso dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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