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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06476/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario chiuso nel 2004, sul quale la società correntista e i fideiussori contestavano la debenza di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto applicate 'uso piazza', chiedendo la ripetizione di quanto indebitamente versato; parallelamente la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo debitore del conto, opposto dai debitori. Il Tribunale aveva revocato il decreto e, dopo aver dichiarato nulle la clausola di capitalizzazione trimestrale e quella sulla CMS per il periodo fino al 30.6.2000, aveva ricalcolato il saldo applicando interessi con capitalizzazione annuale e tassi sostitutivi di legge, ma senza estendere il ricalcolo al periodo successivo al 30.6.2000. La Corte d'appello, invece, aveva eliminato ogni forma di capitalizzazione, applicando per il periodo luglio 1992-30 giugno 2000 il tasso legale ex art. 1284 c.c. e, per il periodo successivo, aveva ritenuto necessaria una nuova pattuizione scritta perché la clausola modificata era peggiorativa. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dei limiti del devolutum e del giudicato interno, perché la Corte d'appello avrebbe d'ufficio sostituito ai tassi sostitutivi ex L. 154/1992 e art. 117 TUB il tasso legale per tutto il rapporto, su una questione non impugnata; (2) violazione degli stessi limiti, perché aveva espunto la capitalizzazione annuale pur a fronte di acquiescenza sul punto e di richiesta espressa della capitalizzazione annuale; (3) violazione delle norme sui tassi sostitutivi, assorbito se accolti i primi due; (4) erronea applicazione della delibera CICR 9.2.2000 e delle norme sull'anatocismo, sostenendo che dopo il 30.6.2000 non occorresse nuova approvazione scritta, essendo sufficiente la comunicazione pubblica delle nuove condizioni, poiché non vi sarebbe stato peggioramento della clausola di capitalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo che sulla statuizione del Tribunale relativa all'applicazione dei tassi sostitutivi e della capitalizzazione annuale si fosse formato giudicato interno, sicché la Corte d'appello non poteva d'ufficio sostituire tali criteri con il tasso legale ex art. 1284 c.c. né eliminare la capitalizzazione annuale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato rigettato, ma la motivazione della sentenza d'appello è stata corretta: per i contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle e non è praticabile il giudizio di comparazione tra vecchie e nuove condizioni, essendo necessaria per introdurre validamente una nuova clausola una espressa pattuizione conforme alla delibera CICR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai primi due motivi e rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sul divieto di ultrapetizione, in relazione al dedotto superamento dei limiti del devolutum

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di decisione su questioni non devolute

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali indicate nei motivi di ricorso

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su capi non impugnati

  • art. 1832 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate dalla banca

  • art. 1857 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate dalla banca nei motivi

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito nel contesto del ricalcolo del conto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul punto della pattuizione e delle condizioni applicate

  • L. n. 154/1992, art. 5

    richiamata come disciplina speciale dei tassi sostitutivi in caso di nullità delle clausole di interesse

  • art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    richiamato come disciplina speciale dei tassi sostitutivi per i contratti bancari, non applicabile retroattivamente al di fuori dei suoi limiti

  • art. 1284 c.c.

    indicata dalla Corte d'appello come tasso legale applicabile in mancanza di valida pattuizione, ma la Cassazione ha escluso che potesse essere applicato d'ufficio in presenza di giudicato interno sul diverso criterio

  • art. 1283 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di anatocismo e capitalizzazione degli interessi

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    evocato dalla Corte per affermare che, dichiarata nulla una clausola, opera la norma imperativa sostitutiva solo nei limiti del capo non coperto da giudicato interno

  • art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamato in tema di introduzione delle nuove clausole anatocistiche e di confronto con le condizioni precedenti

  • art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000

    indicato come parametro formale per la valida pattuizione della nuova clausola di capitalizzazione dopo la delibera CICR

  • art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999

    considerato dalla Corte, alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale, come base non utilizzabile per validare clausole anatocistiche pregresse

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendo il rigetto del quarto motivo

  • Corte cost. n. 338/2009

    richiamata a sostegno della non retroattività della disciplina speciale invocata sul tasso sostitutivo

Massime di principio

  • Quando una parte impugna solo alcuni profili della decisione di primo grado, il giudice d'appello non può estendere d'ufficio il thema decidendum a capi non devoluti, se su quei capi si è formato giudicato interno.
  • Se il primo giudice ha dichiarato nulla una clausola contrattuale e ha applicato una norma imperativa sostitutiva, il giudice dell'impugnazione non può sostituire d'ufficio quella regola con un'altra diversa, in assenza di specifica censura sul punto.
  • L'applicazione del tasso legale in materia bancaria non può essere affermata in modo svincolato dal giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado relativa ai tassi sostitutivi, quando la questione non sia stata devoluta in appello.
  • Nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle e non è consentito un mero confronto di peggioramento tra vecchie e nuove condizioni per sanarne l'inserimento: serve una espressa pattuizione conforme alla delibera.
  • La corretta qualificazione del motivo di appello e dei limiti della devoluzione è decisiva per stabilire se il giudice del gravame possa o meno rideterminare integralmente gli interessi dovuti sul rapporto di conto corrente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProveAnatocismoUsura bancaria
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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