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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2631

Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R2631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per l’uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB", fondato sull’allineamento ai criteri di tassonomia del regolamento (UE) 2020/852. Definisce requisiti stringenti di destinazione dei proventi, trasparenza pre e post emissione, revisione esterna indipendente e vigilanza, affidando all’ESMA la registrazione e il controllo dei verificatori esterni. Prevede inoltre modelli volontari per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e per obbligazioni legate alla sostenibilità, al fine di aumentare comparabilità e ridurre il greenwashing.

Disciplina uniforme delle obbligazioni verdi europee (EuGB), della registrazione e vigilanza dei revisori esterni e dei modelli volontari di informativa per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità.

Ambito di applicazione

Si applica alle obbligazioni messe a disposizione di investitori nell’Unione per le quali l’emittente intenda usare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; si applica inoltre ai verificatori esterni di tali obbligazioni, inclusi quelli di paesi terzi, e agli emittenti che scelgano i modelli volontari di informativa per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o obbligazioni legate alla sostenibilità. Copre emittenti finanziari e non finanziari, soggetti sovrani e, per la parte sulla cartolarizzazione, cedenti e SSPE; non si applica alle emissioni sovrane/di paesi terzi soggette all’esclusione di cui all’articolo 9, né alle obbligazioni di cartolarizzazione sintetica. Le norme operative si applicano in via generale dal 21 dicembre 2024, con alcune disposizioni anticipate al 20 dicembre 2023 e il regime per equivalenza/riconoscimento/avallo dei revisori di paesi terzi dal 21 giugno 2026.

Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità

Il regolamento istituisce la disciplina europea delle "obbligazioni verdi europee" o "EuGB", con l’obiettivo di creare un marchio uniforme e credibile per le emissioni obbligazionarie allineate alla tassonomia ambientale dell’Unione. Il contesto normativo è quello della finanza sostenibile e della necessità, evidenziata nei considerando, di ridurre frammentazione del mercato, rischio di greenwashing e costi di comparazione per gli investitori.

Finalità e struttura del regolamento

Il testo si articola in sette titoli: oggetto e definizioni; requisiti per l’uso della denominazione EuGB; modelli volontari per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e per obbligazioni legate alla sostenibilità; disciplina dei verificatori esterni; vigilanza e sanzioni; atti delegati; disposizioni finali. Il fulcro è duplice: da un lato, fissare condizioni sostanziali rigorose per l’emissione di EuGB; dall’altro, creare un sistema di revisione esterna e di controllo pubblico che assicuri affidabilità e confrontabilità delle informazioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le regole si applicano agli emittenti che intendono utilizzare la denominazione EuGB per obbligazioni messe a disposizione di investitori nell’Unione, ai soggetti sovrani, ai cedenti e alle SSPE nelle cartolarizzazioni, nonché ai verificatori esterni, inclusi quelli di paesi terzi. Sono inoltre previsti modelli volontari di informativa per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e per obbligazioni legate alla sostenibilità. Restano esclusi, tra l’altro, le cartolarizzazioni sintetiche e i casi in cui il prospetto provenga da giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o ad alto rischio, se l’emissione richiama il regime EuGB.

Requisiti per l’uso della denominazione EuGB

L’articolo 3 riserva la denominazione EuGB alle obbligazioni conformi al titolo II. L’articolo 4 stabilisce che i proventi devono essere integralmente assegnati, prima della scadenza, ad attività e spese coerenti con i criteri di tassonomia: immobilizzazioni non finanziarie, talune spese di capitale e operative, attività finanziarie create da non più di cinque anni e attività/spese delle famiglie. È ammesso, in alternativa, un approccio di portafoglio, con obbligo di dimostrare che il valore del portafoglio di attività supera quello delle obbligazioni in essere; per i soggetti sovrani è inoltre possibile finanziare specifiche spese pubbliche, sempre in conformità alla tassonomia.

Flessibilità limitata e piano CapEx

L’articolo 5 consente una flessibilità massima del 15% per destinazioni prive di criteri di vaglio tecnico o relative a sostegno internazionale, purché siano rispettati i principi DNSH e le garanzie minime. Quando i proventi finanziano attività che dovranno raggiungere la tassonomia in futuro, l’emittente deve pubblicare un piano CapEx che indichi il termine di allineamento; entro 60 giorni da tale termine occorre una valutazione esterna. Se i criteri tecnici cambiano dopo l’emissione, i proventi non ancora allocati e quelli nel piano CapEx devono adeguarsi entro sette anni.

Trasparenza, prospetto e sito web

Prima dell’emissione l’emittente compila la scheda informativa EuGB e ottiene una revisione pre-emissione favorevole di un revisore esterno. Ogni 12 mesi, fino alla completa allocazione dei proventi e, se del caso, fino al completamento del piano CapEx, deve essere pubblicata una relazione annuale sull’allocazione dei proventi, soggetta a revisione post-emissione; entro 270 giorni dalla fine del periodo di riferimento, relazione e revisione devono essere rese pubbliche. Dopo l’allocazione integrale, almeno una volta durante la vita del titolo, va pubblicata anche una relazione sull’impatto ambientale. Tutta la documentazione deve essere pubblicata sul sito web dell’emittente, resa gratuitamente disponibile e notificata all’ESMA e, quando rilevante, alle autorità competenti.

Cartolarizzazioni

Per le obbligazioni emesse nell’ambito di cartolarizzazioni, il regolamento sposta il focus dall’emittente alla figura del cedente per quanto riguarda l’uso dei proventi. Sono previsti obblighi specifici di trasparenza sul pool cartolarizzato, inclusa la quota di esposizioni ammissibili e allineate alla tassonomia, nonché l’esclusione delle esposizioni che finanziano combustibili fossili, salve limitate eccezioni per alcune attività energetiche che rispettino il principio di non arrecare un danno significativo. Il prospetto deve precisare che il cedente è responsabile dell’adempimento degli impegni relativi all’uso dei proventi.

Modelli volontari per obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità

Il regolamento non crea una disciplina obbligatoria per queste emissioni, ma prevede modelli comuni di informativa pre e post-emissione. Per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, i modelli devono indicare il collegamento con la strategia ambientale dell’emittente, con i KPI di tassonomia e con eventuali piani di transizione; per le obbligazioni legate alla sostenibilità, devono descrivere KPI, ambizione, metodologia di calcolo, collegamento con i piani di transizione, eventuale raccordo con fatturato/CapEx/OpEx allineati alla tassonomia e meccanismo di aggiustamento delle cedole. La Commissione deve adottare atti delegati per dettagliare contenuti, metodologie e presentazione delle informazioni.

Verificatori esterni: registrazione, governance e indipendenza

I verificatori esterni possono operare solo se registrati presso l’ESMA, la quale valuta reputazione, competenze, assetto organizzativo, controlli interni e capacità operativa. Il regolamento impone requisiti stringenti di indipendenza, gestione dei conflitti di interesse, segreto professionale, documentazione delle metodologie, controllo della conformità e conservazione delle registrazioni. È vietata la partecipazione ai negoziati sulle commissioni con l’entità valutata e i compensi non possono dipendere dall’esito della revisione.

Vigilanza, sanzioni e ruolo dell’ESMA

Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sugli emittenti EuGB e sugli emittenti che usano i modelli volontari; nelle cartolarizzazioni vigilano le autorità competenti del cedente e della SSPE. Hanno poteri ampi: richiesta di documenti, sospensione o divieto di offerta e negoziazione, blocco delle pubblicità, pubblicazione della non conformità e divieto temporaneo di nuove emissioni in caso di violazioni gravi e reiterate. L’ESMA è invece il centro di registrazione e vigilanza dei verificatori esterni e può imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora, oltre a revocare registrazioni o riconoscimenti.

Regime per verificatori di paesi terzi

Dal 21 giugno 2026 i verificatori esterni di paesi terzi potranno operare nell’Unione solo in presenza di equivalenza del quadro normativo, riconoscimento o avallo. La Commissione può dichiarare equivalenti i regimi dei paesi terzi; l’ESMA gestisce il registro, i procedimenti di riconoscimento e le eventuali revoche. È prevista una procedura di avallo da parte di un revisore UE registrato, che resta pienamente responsabile dei servizi avallati.

Entrata in vigore e riesame

Il regolamento è entrato in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è applicabile dal 21 dicembre 2024, con talune disposizioni applicabili dal 20 dicembre 2023 e quelle su equivalenza/riconoscimento/avallo dei revisori di paesi terzi dal 21 giugno 2026. È previsto un riesame generale entro il 21 dicembre 2028 e poi ogni tre anni, oltre a relazioni specifiche sulla necessità di disciplinare le obbligazioni legate alla sostenibilità, sull’eventuale estensione alle cartolarizzazioni sintetiche e sull’evoluzione del mercato delle cartolarizzazioni.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce tre pilastri: prescrizioni uniformi per l’uso della denominazione EuGB, sistema di registrazione e monitoraggio dei verificatori esterni, modelli volontari di informativa per obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità. L’articolo 2 definisce nozioni centrali come emittente, soggetto sovrano, criteri di tassonomia, obbligazione commercializzata come ecosostenibile, obbligazione legata alla sostenibilità, piano CapEx, costi di emissione, criteri di vaglio tecnico, cartolarizzazione, cedente, SSPE e combustibili fossili.

Uso della denominazione EuGB e destinazione dei proventi

La denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" può essere usata solo per obbligazioni conformi al titolo II. I proventi devono essere assegnati integralmente, prima della scadenza, ad attivi/spese/attività finanziarie conformi alla tassonomia, con possibilità di dedurre i costi di emissione. Sono previsti: approccio graduale, approccio di portafoglio e, per soggetti sovrani, utilizzo anche per sgravi fiscali, sovvenzioni e altre spese pubbliche se conformi ai criteri di tassonomia. L’articolo 5 consente una flessibilità fino al 15% per attività senza criteri di vaglio tecnico o per sostegno internazionale, con obblighi di dichiarazione e di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo.

Piani CapEx e grandfathering

Quando i proventi finanziano spese che consentiranno il successivo allineamento alla tassonomia, l’emittente deve pubblicare un piano CapEx con un termine anteriore alla scadenza dell’obbligazione; entro 60 giorni dal termine deve ottenere una valutazione esterna sul raggiungimento dell’allineamento. Se i criteri di vaglio tecnico cambiano dopo l’emissione, i proventi non ancora allocati e quelli del piano CapEx devono adeguarsi entro sette anni; in caso di rischio di mancato allineamento, l’emittente deve pubblicare un piano correttivo sottoposto a revisione esterna.

Esclusioni e requisiti per cartolarizzazioni

È escluso l’uso della denominazione EuGB per emissioni collegate a giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o ad alto rischio. Per le cartolarizzazioni, il requisito sull’uso dei proventi si riferisce al cedente e ai proventi derivanti dalla vendita delle esposizioni alla SSPE; le cartolarizzazioni sintetiche sono escluse. Sono previste esclusioni per esposizioni che finanziano combustibili fossili, con una limitata eccezione per talune attività energetiche che rispettino il principio di non arrecare un danno significativo. Il prospetto deve inoltre attestare che il cedente è responsabile degli impegni relativi all’uso dei proventi.

Trasparenza pre-emissione, post-emissione e impatto

Prima dell’emissione l’emittente deve predisporre la scheda informativa EuGB e ottenere una revisione pre-emissione favorevole da un revisore esterno. Per ogni periodo di 12 mesi fino alla completa allocazione dei proventi e, se del caso, fino al completamento del piano CapEx, va redatta una relazione annuale sull’allocazione dei proventi con revisione post-emissione; entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo, relazione e revisione devono essere pubblicate. Almeno una volta durante la vita dell’obbligazione, dopo l’allocazione integrale, deve essere pubblicata una relazione sull’impatto ambientale, che può anch’essa essere revisionata esternamente.

Prospetto, sito web e notifiche

Per usare la denominazione EuGB, l’emittente deve pubblicare un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, che indichi la denominazione EuGB e la conformità al regolamento nel prospetto stesso; in caso di emissioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento prospetto, è ammesso l’uso della denominazione. Gli emittenti devono pubblicare sul proprio sito web la documentazione rilevante e mantenerla disponibile fino ad almeno 12 mesi dopo la scadenza, notificandone la pubblicazione alle autorità competenti e all’ESMA.

Informativa volontaria per obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità

Entro il 21 dicembre 2024 la Commissione deve pubblicare orientamenti con modelli di informativa pre-emissione. Per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, i modelli riguardano il collegamento con i piani di transizione e con i KPI di tassonomia; per le obbligazioni legate alla sostenibilità, si richiedono motivazione, ambizione, KPI, collegamento ai piani di transizione, eventuale raccordo con fatturato/CapEx/OpEx allineati alla tassonomia e meccanismo di aggiustamento delle cedole. È prevista anche informativa periodica post-emissione su base volontaria mediante modelli comuni, con atto delegato entro il 21 dicembre 2024 per i relativi contenuti e metodologie.

Registrazione e vigilanza dei revisori esterni

I verificatori esterni devono essere registrati presso l’ESMA prima di svolgere attività. La domanda di registrazione deve contenere informazioni su struttura, governance, competenze, procedure, conflitti di interesse ed eventuale esternalizzazione; l’ESMA decide entro 45 giorni lavorativi dalla domanda completa. L’ESMA dispone anche di poteri per gestire modifiche sostanziali, imporre requisiti organizzativi e, in caso di irregolarità, revoca, sospensione, divieti temporanei, sanzioni pecuniarie e penalità di mora.

Regime per verificatori di paesi terzi e avallo

Dal 21 giugno 2026 i verificatori di paesi terzi possono operare solo in presenza di registrazione basata su equivalenza, riconoscimento o avallo. La Commissione può adottare decisioni di equivalenza; l’ESMA gestisce registrazione, riconoscimento e, se necessario, revoca. È inoltre previsto un sistema di avallo da parte di revisori UE registrati, che restano pienamente responsabili dei servizi avallati.

Vigilanza delle autorità competenti e dell’ESMA

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine vigilano sugli emittenti EuGB e sugli emittenti che usano i modelli volontari; per le cartolarizzazioni vigila l’autorità competente del cedente. Sono attribuiti ampi poteri di vigilanza e indagine, inclusa la possibilità di sospendere o vietare offerte, negoziazione e pubblicità, imporre correzioni, rendere pubblica la non conformità e vietare nuove emissioni in caso di violazioni gravi e reiterate. L’ESMA ha competenza centrale su registrazione e vigilanza dei revisori esterni, oltre a poteri diretti di indagine, ispezione, sanzione e cooperazione con le autorità nazionali.

Sanzioni, pubblicità delle decisioni e ricorsi

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del titolo II, degli articoli 18, 19 e 21 e per la mancata cooperazione; possono optare per sanzioni penali. Per le persone giuridiche sono previste sanzioni minime di 500 000 EUR o dello 0,5% del fatturato annuo, e per le persone fisiche di 50 000 EUR, oltre a ulteriori misure. Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate, salvo eccezioni per tutela della stabilità finanziaria o proporzionalità, e sono previste impugnazione giurisdizionale e controllo di merito della Corte di giustizia per le sanzioni ESMA.

Commissioni, registri e atti delegati

L’ESMA può imporre commissioni per registrazione, riconoscimento e vigilanza dei revisori esterni, proporzionate al fatturato. È istituito un registro pubblico dei revisori esterni, dei revisori di paesi terzi e dei soggetti soggetti a revoca o sospensione. La Commissione è delegata ad adottare numerosi atti delegati, in particolare sui modelli di informativa volontaria, sulla procedura sanzionatoria e sulle commissioni.

Entrata in vigore, applicazione e riesame

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 dicembre 2024, con alcune norme già applicabili dal 20 dicembre 2023 e il regime su equivalenza/riconoscimento/avallo dal 21 giugno 2026. Gli Stati membri devono conformarsi agli articoli 45 e 49 entro il 21 dicembre 2024. È previsto un riesame generale entro il 21 dicembre 2028 e poi ogni tre anni, oltre a specifiche relazioni della Commissione sulla necessità di disciplinare le obbligazioni legate alla sostenibilità e sulla possibile estensione alle cartolarizzazioni sintetiche.

Come è indicizzato

Materiefinanza sostenibilemercati dei capitalitrasparenza e informativa finanziariavigilanza finanziariacartolarizzazione

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