Sentenza del 10/11/2021 n. 5046 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Sponsorizzazioni in favore di compagini sportive dilettantistiche - Duplice presunzione legale assoluta - Natura pubblicitaria della sponsorizzazione - Sussiste - Inerenza e congruità dei costi sostenuti dallo sponsor - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate sulla deducibilità fiscale dei costi di sponsorizzazione erogati dall'impresa a favore di compagini sportive dilettantistiche. L'Amministrazione aveva contestato la qualificazione e/o l'inerenza e congruità dei costi (es. riclassificazione come spese di rappresentanza o mancata corrispondenza tra bacino di utenza sportivo e clientela dell'impresa). La controversia verte sul regime applicabile ai costi di sponsorizzazione e sull'efficacia della disciplina speciale prevista dall'art. 90, comma 8, della legge 289/2002 rispetto alle ordinarie regole dell'art. 109 del TUIR.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile la norma speciale dell'art. 90, co. 8, l. 289/2002 che, per erogazioni annue complessive non superiori a euro 200.000,00, opera una duplice presunzione legale assoluta: (i) la natura pubblicitaria della sponsorizzazione; (ii) l'inerenza e la congruità del costo rispetto all'attivita' d'impresa. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate e' preclusa dal riclassificare il costo (ad esempio come spesa di rappresentanza) o dal contestarne l'inerenza e la congruità sulla base degli argomenti prospettati (diversita' tra attivita' dello sponsor e attivita' sportiva, distanza tra bacino di utenza, ecc.). Pertanto e' stata accolta la posizione del contribuente e confermata la deducibilita' dei costi di sponsorizzazione entro i limiti richiamati, conformemente ai precedenti di Cassazione richiamati.
Norme richiamate
legge 289/2002, art. 90, co. 8
presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e l'inerenza/congruità per erogazioni non superiori a 200.000 euro annui
Si tratta di una norma speciale che, entro il limite annuale indicato, sostituisce le ordinarie regole dell'art. 109 TUIR e instaura una duplice presunzione assoluta: la sponsorizzazione e' considerata di natura pubblicitaria e il relativo costo e' inerente e congruo per l'attivita' d'impresa, escludendo la possibilita' per l'Amministrazione di riclassificare o contestare tali profili.
TUIR, art. 109
Regime ordinario sulla determinazione del reddito d'impresa e deducibilita' dei costi; tuttavia la disciplina speciale dell'art. 90, co. 8 della l. 289/2002 prevale entro i limiti fissati, sottraendo la materia al vaglio ricostruzionistico previsto dall'art. 109 nella misura indicata.
Cassazione (riferimenti giurisprudenziali): Cass. 8540/2020, 1420/2018, 13508/2018, 21333/2017, 21452/2021
La giurisprudenza di legittimita' ha confermato il principio secondo cui, entro il tetto dei 200.000 euro annui, opera la presunzione assoluta sulla natura pubblicitaria e sull'inerenza/congruità, impedendo all'Amministrazione di riformulare la qualificazione fiscale del costo o di contestarne l'adeguatezza rispetto all'attivita' dell'impresa.
Massime di principio
- Se l'impresa eroga sponsorizzazioni a compagini sportive dilettantistiche per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro, tali erogazioni si considerano automaticamente di natura pubblicitaria e i relativi costi sono ritenuti inerenti e congrui: l'Amministrazione non puo' riclassificarli o contestarli su tali profili.
- La norma speciale (art. 90, co. 8, l. 289/2002) prevale sulle ordinarie regole dell'art. 109 TUIR entro il limite indicato; oltre tale soglia, si applicano le regole ordinarie e l'onere probatorio sulla natura e l'inerenza ricade sul contribuente.
- Pur esistendo la presunzione assoluta entro il limite, e' comunque consigliabile documentare contrattualmente la sponsorizzazione (consegne di controprestazioni pubblicitarie, durata, importi, fatture, pagamenti tracciati) per difendersi da contestazioni di altra natura (es. evasione, simulazione).
- La preclusione prevista riguarda specificamente riclassificazioni fiscali e contestazioni di inerenza/congruità: non esclude verifiche su profili diversi (ad esempio frode, inesistenza della prestazione, ricostruzioni probatorie fondate su elementi di fatto che dimostrino l'assenza totale di qualsiasi attività pubblicitaria).
- Per sponsorizzazioni superiori a 200.000 euro annui occorre predisporre evidenze di marketing e di correlazione economica (analisi del bacino di utenza, ritorno pubblicitario, piano promozionale) per dimostrare deducibilità secondo i criteri ordinari.
- In sede di pianificazione fiscale, conviene rispettare limiti normativi e curare la forma e la tracciabilita' dei pagamenti per ridurre il rischio di contestazioni e per poter beneficiare agevolmente della presunzione quando applicabile.
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