Sentenza del 08/02/2017 n. 1166 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzione - Assicurazione e coassicurazione - Presupposti- Prestazioni riconducibili al rapporto principale di assicurazione - Criteri - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972 alle prestazioni connesse ad attività di assicurazione e coassicurazione. Occorre stabilire se le attività svolte dal coassicuratore delegato costituiscano prestazioni assicurative esenti, anche quando siano articolate in più operazioni e il contratto sia stato concluso da più imprese obbligate pro quota. Il criterio decisivo è verificare, considerando il consumatore medio, se le attività integrino un'unica prestazione assicurativa, eventualmente accompagnata da prestazioni accessorie, oppure prestazioni principali autonome. È inoltre necessario che il prestatore abbia assunto direttamente verso l'assicurato l'obbligo di garantire la copertura del rischio mediante un rapporto contrattuale.
La decisione
Il principio affermato è che l'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione può estendersi alla pluralità di attività che, sotto il profilo economico, compongono il servizio assicurativo. Ciò vale anche nella coassicurazione, quando uno dei coassicuratori sia delegato alla gestione e all'esecuzione del rapporto, indipendentemente dal fatto che agisca spendendo o meno il nome degli altri coassicuratori. L'esenzione, tuttavia, non deriva automaticamente dalla natura formalmente assicurativa dell'attività: deve risultare un impegno diretto verso l'assicurato a coprire il rischio e un vincolo contrattuale con quest'ultimo. Il testo non indica il dispositivo concreto della sentenza né consente di stabilire quale parte abbia formalmente vinto il giudizio.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972
operazioni di assicurazione
L'esenzione IVA riguarda non solo il contratto assicurativo in senso stretto, ma anche la pluralità di prestazioni che, valutate economicamente e nel loro complesso, integrano un servizio assicurativo. L'esenzione richiede però che il prestatore garantisca direttamente all'assicurato la copertura del rischio attraverso un rapporto contrattuale.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione è esente IVA in ambito assicurativo occorre esaminare la sostanza economica dell'operazione, non soltanto la sua qualificazione formale o il nome attribuito al contratto.
- Più attività coordinate possono costituire un'unica prestazione assicurativa esente quando, dal punto di vista del consumatore medio, sono strettamente collegate e una è principale mentre le altre hanno natura accessoria.
- Nella coassicurazione, la gestione del rapporto da parte di un coassicuratore delegato può rientrare nell'esenzione anche se il delegato non agisce formalmente in nome degli altri coassicuratori.
- La mera attività amministrativa, gestionale o di intermediazione non è automaticamente esente: è necessario verificare se il prestatore abbia assunto direttamente un obbligo contrattuale di copertura del rischio nei confronti dell'assicurato.
- Quando manchi un rapporto diretto con l'assicurato o non vi sia assunzione del rischio assicurativo, la prestazione può essere considerata autonoma e soggetta a IVA, salvo altra specifica causa di esenzione.
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