Sentenza del 02/12/2015 n. 9772 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ DI COMODO - Diniego disapplicazione - È impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha riconosciuto l'impugnabilità del diniego di disapplicazione. L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è stato interpretato come tassativo quando l'atto abbia contenuto impositivo o possa condurre a un successivo atto impositivo. Il contribuente non può essere lasciato privo di tutela giurisdizionale, pertanto il diniego è stato ricondotto analogicamente tra gli atti impugnabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'Amministrazione finanziaria alla disapplicazione del regime delle società di comodo, sostenendo che tale diniego dovesse poter essere impugnato davanti al giudice tributario. La questione riguardava l'impugnabilità di un atto non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, ma idoneo a incidere sul rapporto tributario e potenzialmente a determinare futuri effetti impositivi.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Elencazione degli atti impugnabili avanti al giudice tributario
L'elenco non è necessariamente tassativo: sono impugnabili anche ulteriori atti che abbiano contenuto impositivo o siano idonei a produrre in futuro un atto impositivo, così da garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
Regime delle società di comodo
Il diniego della disapplicazione incide sul rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria e può produrre conseguenze impositive; per questo è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L'elenco degli atti impugnabili in materia tributaria non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo quando un atto produce effetti sostanzialmente impositivi o costituisce il presupposto di una futura imposizione.
- Un diniego amministrativo è impugnabile anche prima dell'emissione dell'atto impositivo definitivo se incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente e non esistono altri strumenti effettivi di tutela.
- Il diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo può essere contestato direttamente davanti al giudice tributario.
- In situazioni analoghe occorre verificare non solo la forma e la denominazione dell'atto, ma soprattutto i suoi effetti sostanziali sul rapporto tributario e il rischio di una futura imposizione.
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