Sentenza n. 2362/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 3030 del 1° aprile 2022, notificata in data 1° aprile 2022, emessa dal Comune di Boffalora Sopra Ticino; - di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento dell’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione, originariamente mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale su richiesta del Comune. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dello stato di fatto e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il grave stato di necessità abitativa della famiglia, la presenza nell’immobile di anziani e bambini, le esigenze di continuità scolastica e di radicamento nel quartiere, nonché il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, risalente a circa vent’anni prima. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’ordinanza e i relativi allegati non consentissero di individuare con precisione l’area di sedime destinata a essere acquisita al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto ammissibile la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Ha escluso che il mero decorso del tempo potesse determinare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso: tale decorso, isolatamente considerato, non paralizza il potere repressivo edilizio. Inoltre, nel caso concreto, il Comune aveva già intrapreso iniziative demolitorie sin dal 2000, mentre il successivo differimento dell’esecuzione era stato determinato dalla domanda di condono e dal contenzioso relativo al diniego di sanatoria, definito con il rigetto del ricorso da parte del Consiglio di Stato nel 2021. Il giudice ha escluso anche che le esigenze abitative e familiari potessero impedire la demolizione. Il diritto all’abitazione non ha carattere assoluto e l’emergenza abitativa non può costituire la base per un condono atipico o per la conservazione di un immobile abusivo. La ricorrente non aveva fornito elementi di prova sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, né sull’impossibilità di reperire soluzioni abitative alternative, anche temporanee. Analogamente, le esigenze scolastiche e di continuità territoriale dei figli non sono state ritenute sufficienti, anche perché non era stata provata l’impossibilità di trovare un’abitazione alternativa e la complessa vicenda amministrativa e giudiziaria rendeva prevedibile l’esito demolitorio, attenuando il rilievo dell’affidamento e delle esigenze familiari. È stata infine respinta la censura relativa all’individuazione dell’area di sedime: l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non determina, secondo il giudice, l’illegittimità dell’ordine di demolizione, poiché l’indicazione è necessaria ai fini dell’eventuale acquisizione, non quale requisito invalidante dell’ordinanza demolitoria. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
«in caso di mancata demolizione il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»
Disciplina l’ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la conseguente acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime in caso di mancata ottemperanza. L’indicazione dell’area è necessaria ai fini dell’acquisizione, ma la sua omessa o imprecisa indicazione non rende di per sé illegittimo l’ordine di demolizione.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice non ha ravvisato un difetto di motivazione dell’ordinanza in relazione al decorso del tempo o alle esigenze familiari prospettate dalla ricorrente.
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Consente la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale quando l’amministrazione resistente presenta opposizione; il TAR ha ritenuto ammissibile la trasposizione nel caso concreto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio non determina, da solo, un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva e non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione, soprattutto quando l’amministrazione abbia già intrapreso iniziative repressive o quando la vicenda amministrativa e giudiziaria abbia reso prevedibile l’esito demolitorio.
- Il diritto all’abitazione e le esigenze di emergenza abitativa del nucleo familiare non hanno portata assoluta e non possono paralizzare l’esecuzione della demolizione di un immobile abusivo né giustificare forme di condono atipico o extra ordinem.
- Chi invoca esigenze abitative, familiari o scolastiche per contestare un ordine di demolizione deve fornire elementi concreti sulla propria situazione economica e patrimoniale e sull’effettiva impossibilità di reperire soluzioni abitative alternative, anche temporanee.
- Nel bilanciamento tra esigenze familiari e interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia, la prevedibilità dell’esito demolitorio derivante dalla precedente attività amministrativa e giudiziaria riduce il peso da attribuire all’affidamento e alle esigenze private prospettate.
- L’omessa o imprecisa indicazione dell’area di sedime da acquisire non determina di per sé l’illegittimità dell’ordine di demolizione; l’indicazione dell’area rileva quale requisito per l’eventuale successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
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