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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34249/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. A carico del Ferrigno era contestata la partecipazione e la direzione (o reggenza) della famiglia mafiosa di Cinisi, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., nonché i reati di organizzazione illecita di scommesse e di estorsione (capi 19 e 20) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis. Il ricorrente deduceva insufficienza e genericità dei gravi indizi, eccessiva valorizzazione di intercettazioni tra terzi e di termini polisemici senza riscontri, la non applicabilità della presunzione di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3 c.p.p., e un'errata qualificazione giuridica dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nei limiti, inammissibile ma complessivamente infondato. Ha confermato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in capo al Ferrigno, valorizzando numerose intercettazioni nelle quali l'indagato partecipa direttamente, conversazioni successive con il sodale Lo Duca e osservazioni dirette degli operanti; ha ritenuto legittima l'interpretazione di espressioni criptiche (questione di fatto rimessa al giudice di merito secondo la giurisprudenza Sebbar), ha escluso la necessità di ulteriori riscontri probatori per le intercettazioni regolarmente autorizzate e ha ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestata la partecipazione e il ruolo di vertice nella associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sussistere gravi indizi sulla base di intercettazioni, colloqui diretti e comportamenti riconducibili a funzioni direttive.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante applicata ai delitti fine (scommesse illecite, estorsione) nell'ipotesi di commissione in relazione all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha condiviso l'inquadramento aggravato come dedotto dall'originaria imputazione provvisoria.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto le censure genericamente formulate e non efficaci a sovvertire la congruenza della motivazione del giudice del riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Riguardano la viziosa qualificazione giuridica e l'illogicità/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha operato il controllo limitato proprio del giudizio di legittimità e ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sul valore probatorio e necessità di riscontri: la Corte ha ricordato che per le intercettazioni autorizzate non opera l'obbligo di corroborazione previsto dall'art.192, comma 3, quando si tratta di elementi idonei a fondare gravi indizi per misure cautelari (richiamata giurisprudenza Sebbar).

  • art. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla fase cautelare e ai limiti di apprezzamento degli indizi; le eccezioni sollevate dal ricorrente non hanno infirmato la congruità della decisione di riesame.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione di pericolosità sociale utilizzabile ai fini della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che, data la consistenza degli indizi, la presunzione possa operare e la relativa censura è conseguentemente infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritto alla motivazione e giusto processo; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata nei limiti del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • In casi di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso, il giudice valuta il complesso delle intercettazioni, anche se linguisticamente cifrate: l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logica e coerente.
  • Le intercettazioni regolarmente autorizzate possono costituire gravi indizi di colpevolezza senza necessità di ulteriori elementi di corroborazione richiesti per la sentenza di merito, secondo la giurisprudenza Sebbar.
  • La presunzione di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3 c.p.p. è applicabile quando sussistono gravi indizi di colpevolezza; la sua contestazione richiede un'efficace dimostrazione dell'inesistenza di tali indizi.
  • Il ricorso per cassazione contro decisioni del Tribunale del Riesame richiede censure puntuali e confronti specifici con la motivazione: argomentazioni generiche o scorporate degli elementi probatori sono spesso inammissibili o inefficaci.
  • La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità limitato sulla motivazione delle misure cautelari: verifica la congruenza e la logicità della valutazione degli elementi indizianti, senza riformare le valutazioni di fatto rese dal giudice di merito.

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