Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5237/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1552/2024 pubbl. il 08/02/2024 RG n. 33811/2023, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Massimo PAGLIARINI;

Giustizia amministrativa202507864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, e aveva condannato il Ministero ad attivarla. La domanda di ottemperanza è stata limitata all'attivazione della carta, con esclusione dell'esecuzione relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale l'8 febbraio 2024; il ricorso è stato notificato e depositato l'8 luglio 2025. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto, in caso di persistente mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, non essendo contestato che la sentenza non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica spettante alla ricorrente per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per eseguire il giudicato e compiere gli atti necessari. Il TAR ha invece escluso la fissazione di una penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone, nel caso esaminato, la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario e oggetto dell'obbligo di esecuzione posto a carico del Ministero.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo è stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non contesta di non aver eseguito una statuizione contenuta in una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, individuando gli atti necessari alla concreta esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato; l'incarico può essere attribuito al dirigente dell'amministrazione competente, con facoltà di delega.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta in ogni giudizio di ottemperanza: può essere esclusa quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.