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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA relativo al primo e secondo trimestre 2009. Secondo l'Amministrazione, il regime di non imponibilità previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6, applicabile ai servizi portuali, non poteva essere esteso alla società consortile, considerata un autonomo centro di imputazione giuridica operante con mandato senza rappresentanza. L'Agenzia sosteneva quindi che soltanto le imprese appaltatrici socie potessero beneficiare del regime agevolato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il riconoscimento del rimborso IVA. Ha stabilito che la società consortile costituita per l'esecuzione di un appalto pubblico, quando svolge una funzione meramente strumentale e opera in regime di mutualità, non assume una propria autonoma posizione sostanziale di appaltatore, ma costituisce una struttura operativa al servizio delle imprese consorziate. Di conseguenza, i costi sostenuti dalla società consortile e ribaltati sulle consorziate sono fiscalmente riferibili a queste ultime e la doppia fatturazione deve mantenere lo stesso regime IVA dell'operazione originaria. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6

    prestazioni di servizi nei porti, di cui al n. 6)

    Il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni portuali può applicarsi anche alle operazioni effettuate dalla società consortile e ribaltate sulle imprese consorziate, quando la società ha funzione meramente strumentale e il servizio finale conserva la medesima natura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, ultimo periodo

    Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario

    Anche se la doppia fatturazione derivante dal mandato senza rappresentanza costituisce formalmente una prestazione di servizi, essa deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale dell'operazione principale quando il consorzio opera come organismo neutrale e strumentale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12

    Il principio di accessorietà rafforza la riconducibilità delle attività intermedie svolte dalla società consortile al servizio principale agevolato, purché le prestazioni formino un insieme unitario e indistinto sotto il profilo economico e funzionale.

  • Codice civile, art. 1705

    La disciplina del mandato senza rappresentanza, che normalmente attribuisce al mandatario il rapporto diretto con il terzo, non impedisce di considerare fiscalmente le operazioni come riferibili alle imprese consorziate quando la struttura consortile è meramente strumentale.

  • Codice civile, art. 2615

    La disciplina della responsabilità consortile può derogare agli effetti ordinari del mandato senza rappresentanza e contribuire a mantenere la riferibilità sostanziale dell'attività alle imprese consorziate.

  • Legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis

    la società subentra... nell'esecuzione... del contratto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto

    Il subentro della società consortile nell'esecuzione dell'appalto non modifica la titolarità sostanziale del rapporto con il committente: la società resta una struttura operativa al servizio delle imprese riunite.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, poiché l'amministrazione statale opera mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una società consortile opera senza autonoma finalità lucrativa e come strumento operativo delle imprese consorziate, le sue operazioni possono essere fiscalmente imputate alle consorziate, anche se la società è formalmente un soggetto distinto.
  • Nel meccanismo del ribaltamento dei costi, la fattura emessa dalla società consortile alle imprese socie deve normalmente conservare lo stesso regime IVA dell'operazione principale, per evitare una frattura fiscale meramente formale.
  • La qualificazione civilistica del rapporto come mandato senza rappresentanza non è decisiva da sola: occorre valutare la funzione concreta della società consortile, la sua autonomia effettiva, l'eventuale scopo lucrativo e il rapporto tra attività consortile e prestazione finale.
  • Le agevolazioni o i regimi IVA applicabili alla prestazione principale possono essere trasferiti nel ribaltamento se le attività del consorzio sono intermedie, accessorie e svolte per conto e a spese delle imprese consorziate.
  • La soluzione richiede comunque la verifica della documentazione contrattuale, dello statuto, dei criteri di ripartizione dei costi e dell'effettiva assenza di operazioni autonome o speculative della società consortile.

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