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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11270/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

Gli utenti avevano chiesto la restituzione delle somme pagate, nell'ambito della tariffa del servizio idrico, per la quota di depurazione, assumendo che l'impianto di depurazione di (OMISSIS) fosse obsoleto e non funzionante. La domanda si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, che aveva dichiarato illegittima la previsione dell'obbligo di pagamento della quota anche in assenza di impianti o in caso di loro temporanea inattività. Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza del 25 luglio 2013, aveva accolto la domanda contro il gestore e la Regione Campania, ma non contro il Comune. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6652/2018 del 4 luglio 2018, in parziale accoglimento degli appelli del gestore e della Regione, aveva rigettato la domanda. Gli utenti hanno proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 1705 e 2033 c.c., contestando l’esclusione della legittimazione passiva del gestore, parte del contratto di utenza che aveva richiesto e riscosso il pagamento; (2) violazione delle regole sull’onere e sulla valutazione delle prove, anche in relazione alla vicinanza della prova, al mancato funzionamento dell’impianto, alla documentazione prodotta e al fatto notorio; (3) errata applicazione retroattiva dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009; (4) erronea attribuzione agli utenti dell’onere di provare l’esistenza e l’ammontare degli oneri per progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto, dedotti a riduzione della restituzione; (5) contestazione della ritenuta carenza di prova dei pagamenti e dei relativi importi, invocando anche il riconoscimento del debito; (6) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, in presenza di orientamenti difformi presso il Tribunale. Il gestore ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi: omessa pronuncia sulla titolarità attiva del rapporto; omessa decisione sulla domanda di manleva o regresso verso Regione Campania e Hydrogest; applicabilità della prescrizione quinquennale anziché decennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale: la domanda restitutoria va proposta contro la parte del contratto di utenza che ha richiesto e riscosso il pagamento; spetta al gestore provare che l’impianto di depurazione funzionasse nel periodo fatturato; spetta al convenuto provare gli oneri per progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto che possano essere detratti dal credito restitutorio, trattandosi di fatti impeditivi. Il terzo motivo è stato rigettato: l’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 si applica retroattivamente, ma il termine massimo di cinque anni previsto per la restituzione non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione; la norma consente una dilazione del pagamento, mentre gli eventuali oneri deducibili, se ne ricorrono i presupposti, devono essere provati dal convenuto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro considerazioni del Tribunale svolte ad abundantiam e non decisive. Il sesto è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato respinto: i primi due motivi sono inammissibili perché rivolti a questioni rimaste assorbite in appello e il terzo è infondato, dovendosi applicare il termine decennale alla domanda restitutoria, non quello quinquennale previsto per prestazioni periodiche. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    In altri termini, la titolarità di ABC – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio del Giudice delle leggi), aveva legittimato la predetta azienda municipalizzata a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.

    La domanda restitutoria per la quota non dovuta deve essere rivolta contro la parte del contratto di utenza che ha richiesto e riscosso il corrispettivo.

  • art. 2697 c.c.

    il creditore di una prestazione contrattuale – nella specie, l’utente del servizio idrico – “deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”

    Nelle pretese fondate su un rapporto contrattuale, il creditore prova la fonte e la scadenza del diritto e allega l'inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nella specifica controversia, il gestore deve provare il funzionamento dell’impianto e il convenuto che invoca la detrazione deve provare gli oneri deducibili, in quanto fatti impeditivi.

  • art. 8-sexies, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13

    Così argomentando, infatti, il Tribunale di Napoli ha violato l’art. 2697 c.c., sotto il profilo dell’erroneo riparto dell’onere della prova in merito alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione di cui al D.L. n. 208 del 2008, testè menzionato art. 8-sexies giacchè, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria, la prova dello stesso era a carico di chi lo aveva eccepito, non certo degli utenti.

    Gli oneri per le attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto possono rilevare ai fini della detrazione, ma la loro esistenza deve essere provata dal convenuto che li oppone alla pretesa restitutoria.

  • art. 8-sexies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13

    La norma va piuttosto interpretata nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni la restituzione, non solo erogando l’importo in forma rateale, ma eventualmente – come è tipico dei contratti di fornitura – “sub specie” di parziale compensazione con l’importo, comunque, dovuto per il complessivo servizio assicurato.

    Il termine massimo di cinque anni dal 1° ottobre 2009 disciplina la dilazione, anche rateale o mediante parziale compensazione, della restituzione da parte dei gestori; non costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    La previsione suddetta, infatti, “riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacchè costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono”, con la conseguenza che “detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell’avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perchè l’eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all’adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta”.

    La prescrizione quinquennale riguarda i corrispettivi periodici di prestazioni maturate nel corso di un rapporto di durata; non si applica alla domanda volta a ottenere la restituzione, in unica soluzione, di somme pagate a titolo indebito.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico non dovuta per mancata erogazione del servizio di depurazione va proposta contro il soggetto che, quale parte del contratto di utenza, ha richiesto e riscosso il pagamento.
  • Quando l’utente allega il mancato funzionamento dell’impianto di depurazione nel periodo fatturato, spetta al gestore del servizio idrico provare che l’impianto funzionasse in quel periodo.
  • Gli oneri per progettazione, realizzazione o completamento degli impianti, deducibili dal credito restitutorio ai sensi dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, costituiscono fatti impeditivi e devono essere provati dal convenuto che ne invoca la detrazione.
  • Il termine massimo di cinque anni previsto per la restituzione della quota tariffaria non dovuta non è una condizione di procedibilità dell’azione: consente al gestore di dilazionare la restituzione, anche in forma rateale o mediante parziale compensazione.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate per la quota di depurazione divenuta indebita per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale è soggetta alla prescrizione decennale, non alla prescrizione quinquennale prevista per i crediti relativi a prestazioni periodiche.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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