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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28752/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità e per porto di arma impropria. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e chiedeva l'assoluzione sul capo relativo alla droga, sostenendo che la detenzione dell'hashish fosse compatibile con l'uso personale. Con il secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. quanto al capo relativo al tirapugni. Con il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati, assumendo la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi, reputandoli in larga parte ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, nonché aspecifici e di merito. Quanto al capo A), ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sulla destinazione non personale della sostanza, valorizzando il consistente quantitativo di hashish, l'assenza di strumenti per l'assunzione e il rinvenimento di un coltello per il taglio della sostanza insieme ad altro quantitativo di hashish in un locale adibito ad attività di tatuatore. Quanto al capo B), ha osservato che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, e che la decisione impugnata aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. perché il tirapugni, arma esclusivamente offensiva, era collocato nell'autovettura in posizione agevolmente accessibile; inoltre la censura era generica e non confrontava la specifica motivazione sulla gravità del fatto. Quanto alla continuazione, ha condiviso il rilievo dei giudici di merito circa l'assenza di un disegno criminoso unitario tra la detenzione della droga in casa e il porto del tirapugni nell'autovettura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato quale base normativa della condanna per detenzione di hashish di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione oltre a richiamare la motivazione sulla destinazione non personale della sostanza

  • art. 4, l. 110/1975

    richiamato quale norma incriminatrice del porto del tirapugni; la Corte considera il tirapugni strumento esclusivamente destinato all'offesa e la sua accessibilità nell'auto rileva per escludere la particolare tenuità del fatto

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo

  • art. 133, comma 1, c.p.

    utilizzato come parametro per la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto non può essere affermata con valutazioni atomistiche, ma richiede un apprezzamento complessivo di modalità della condotta, intensità della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La doglianza in cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già prospettate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.
  • Quando la motivazione di merito valorizza elementi sintomatici della destinazione non personale della sostanza stupefacente, come il quantitativo elevato, l'assenza di strumenti per l'uso e la presenza di strumenti di confezionamento/taglio, la censura sull'uso esclusivamente personale è di merito e non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale effettivo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche per il porto di un'arma impropria quando l'oggetto abbia intrinseca e esclusiva destinazione offensiva e sia facilmente accessibile nel contesto in cui viene rinvenuto.
  • La continuazione richiede l'allegazione e la dimostrazione di un disegno criminoso unitario; in mancanza di specifici elementi indicativi di tale unitarietà, la mera contestualità soggettiva tra reati diversi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

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