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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 2029/2023 emessa in data 7 giugno 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e il rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 2029/2023 del Tribunale di Milano. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando altresì l'Amministrazione al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato o la notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato e notificata, con conseguente sussistenza delle condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni soltanto su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l'amministrazione è rimasta inadempiente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, quando risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia, comprese le statuizioni sulle spese legali, assegnando un termine per adempiere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga, su istanza del creditore, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso specifico per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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