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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32276/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto commerciale tra una società poi fallita, di cui il ricorrente era socio unico, e la società resistente, avente ad oggetto la fornitura di abbigliamento. Nel contratto era prevista a carico della fornitrice la prestazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dei pagamenti dovuti. La banca aveva rilasciato la fideiussione per euro 150.000 e, a fronte di ciò, aveva ottenuto dal ricorrente una controgaranzia mediante deposito vincolato su conto corrente acceso presso la propria filiale di Fregene. Successivamente la resistente aveva escusso la fideiussione per euro 92.750,44; la banca, dopo aver tentato invano il recupero verso la società debitrice, aveva poi escusso la controgaranzia del ricorrente. Il ricorrente ha quindi convenuto la resistente chiedendo il risarcimento del danno, assumendo che l'escussione della fideiussione fosse abusiva e che il pregiudizio derivante dall'escussione del pegno fosse conseguenza diretta dell'illecito. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente Arezzo, qualificando la resistente come creditrice e individuando il forum commissi delicti nel luogo di escussione della fideiussione. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, che la domanda era invece di natura risarcitoria e che la resistente doveva essere considerata debitrice, non creditrice; con un secondo motivo ha sostenuto che il fatto dannoso e la condotta illecita si erano verificati a Fregene, dove la banca aveva ricevuto e perfezionato la richiesta di escussione, con conseguente competenza del Tribunale di Roma. La Corte ha anche rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale della resistente era stata formulata in modo incompleto, perché non aveva investito tutti i fori alternativi e la clausola contrattuale richiamata non prevedeva una competenza esclusiva.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma e disponendo la riassunzione della causa davanti a quel giudice nel termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito. Ha inoltre condannato la società intimata al pagamento delle spese del regolamento. La decisione si fonda anzitutto sul rilievo processuale che l'eccezione di incompetenza territoriale deve investire tutti i fori alternativi e che, nel caso concreto, la resistente non aveva contestato in modo completo i fori rilevanti. In via ulteriore e nomofilattica, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva errato nel ricostruire il rapporto sostanziale, poiché il creditore del preteso danno era il ricorrente e il fatto dannoso da considerare era l'escussione della controgaranzia presso la filiale di Fregene, non l'escussione originaria della fideiussione da parte della resistente. Ne consegue che il locus commissi delicti e il luogo di adempimento/riferimento della pretesa facevano radicare la competenza a Roma.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    per le domande di risarcimento da illecito, la competenza va individuata secondo i fori del fatto illecito e del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta; l'eccezione di incompetenza deve investire tutti i fori alternativi rilevanti.

  • art. 19 c.p.c.

    nei giudizi contro persone giuridiche rilevano il foro della sede e quello dello stabilimento/rappresentante autorizzato; tali fori vanno contestati se si eccepisce l'incompetenza territoriale in modo completo.

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    richiamato dal Tribunale per individuare il domicilio del creditore nelle obbligazioni pecuniarie liquide; la Corte ne esclude l'applicazione come fatto decisivo nel caso concreto, perché il creditore della pretesa risarcitoria era l'attore e non la convenuta.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    richiamato come sede processuale in cui la resistente aveva tardivamente esteso l'eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 4.9 del contratto tra le parti

    prevedeva una competenza in favore del Tribunale di Arezzo, ma non in termini di esclusività; quindi non esonerava la parte che eccepisce incompetenza dall'onere di contestare tutti i fori alternativi.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    richiamato ai soli fini della liquidazione delle spese del regolamento.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa e non è vincolata ai soli argomenti svolti nel ricorso, potendo individuare il giudice competente sulla base di tutte le norme regolatrici e degli elementi utili acquisiti al processo.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale, quando esistono fori alternativi, è inammissibile se non investe tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili al caso concreto.
  • Una clausola contrattuale che individui un determinato tribunale come competente, se non è formulata in termini di competenza esclusiva, non esonera la parte dall'onere di contestare anche gli altri fori alternativi previsti dalla legge.
  • Nelle controversie risarcitorie il foro va individuato avuto riguardo al soggetto che assume la posizione di creditore del risarcimento e al luogo in cui si è concretizzato il fatto dannoso rilevante per quella specifica pretesa, senza sovrapporre il rapporto sottostante con la diversa vicenda che ha generato il pregiudizio.
  • Quando il danno allegato deriva da una sequenza di atti, il fatto dannoso rilevante ai fini della competenza è quello che incide direttamente sulla sfera del danneggiato, non il primo atto della catena se esso non coincide con l'evento pregiudizievole dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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