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Sentenza

Sentenza n. 2677/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ “ordinanza n. 105 del 31/07/2024 e notificata in data 08/08/2024 emessa dal Commissario Ad Acta Geol. Maurizio Conte avente ad oggetto “ordinanza commissariale – Sentenza n. 6922/2023 del TAR Campania Sez. III Ricorso RG.4223/2023” a mezzo della quale veniva asseritamente verificata: l'illegittimità dell'impianto di distribuzione ENI della Piccolo Group s.r.l. sito in Via Pomigliano “in quanto lo stato di fatto non corrisponde al progetto autorizzato con il Permesso di Costruire n°23/05 del 09.02.2006”; veniva altresì acclarato che “la particella 348 utilizzata come entrata/uscita dalla stazione di Servizio ENI non è ricompresa nel PdC del 09.02.2006” e che “l'attuale conformazione del Distributore ENI viola palesemente le norme del Codice della Strada, prospettando direttamente su un'intersezione stradale” veniva conseguentemente ordinato all’odierno reclamante di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con Permesso di costruire n. 23/05 del 09/02/2006 entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, pena l’annullamento del sopra citato Permesso a Costruire.”

Giustizia amministrativa202404516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2983/2025 e richiesta di attribuzione di ulteriori poteri al Commissario ad acta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata obbligata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Oasi Vesuvio s.r.l. ha chiesto, ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., disposizioni per la corretta esecuzione della sentenza n. 2983/2025, che aveva rigettato il reclamo proposto contro l’ordinanza commissariale n. 105/2024. L’istante ha dedotto la mancata spontanea esecuzione, da parte della Piccolo Group s.r.l., dell’ordinanza commissariale e della relazione commissariale, nonché l’inerzia del Comune, chiedendo di attribuire al Commissario ad acta il potere di ordinare la chiusura della stazione di servizio, interrompere l’erogazione dei carburanti, coordinarsi con gli enti competenti ed eseguire d’urgenza le opere di ripristino a spese degli obbligati. La società intimata ha sostenuto di avere presentato una nuova SCIA per l’adeguamento degli accessi all’impianto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, assumendo di stare spontaneamente eseguendo le opere. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’istanza, trattandosi di richiesta di esecuzione di una sentenza di mera reiezione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di esecuzione. Ha ritenuto che la sentenza n. 2983/2025, essendo una pronuncia di mero rigetto del reclamo, non producesse effetti di accertamento o costitutivi e non modificasse l’assetto giuridico determinato dall’atto amministrativo impugnato. Di conseguenza, essa non impon eva obblighi conformativi o esecutivi suscettibili di ottemperanza: le sentenze di rigetto, in quanto nulla aggiungono o sottraggono all’assetto precedente, non sono normalmente suscettibili di esecuzione ai sensi del giudizio di ottemperanza. Le richieste relative all’attuazione dell’ordinanza commissariale e all’ampliamento dei poteri del Commissario ad acta non potevano quindi essere veicolate mediante un’istanza di esecuzione della sentenza di rigetto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di chiedere al giudice dell’ottemperanza di precisare le modalità di esecuzione del giudicato e di adottare i provvedimenti necessari, ma presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale suscettibile di esecuzione.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base processuale dell’istanza di esecuzione proposta dall’interessata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’istanza per riferirsi a una sentenza di mera reiezione.

Massime di principio

  • Una sentenza amministrativa di mero rigetto non produce, di regola, effetti di accertamento o costitutivi e lascia invariato l’assetto giuridico determinato dall’atto amministrativo impugnato.
  • Non è ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza di mera reiezione, poiché tale pronuncia non impone obblighi conformativi o esecutivi all’amministrazione o alle parti.
  • Le richieste di attuazione dell’atto amministrativo originariamente impugnato non possono essere convertite in richieste di esecuzione della sentenza di rigetto che ne abbia lasciato invariata l’efficacia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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