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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Patù in data 9 marzo 2021, prot. n. 0001451, part. n. 04/03 avente ad oggetto il diniego della domanda di condono edilizio del 29.03.2003, prot. n. 1194, presentata dalla sig.ra Lucia Ciardo, notificato al ricorrente in data 18 marzo 2021; - dell'art. 17 delle NTA del vigente programma di fabbricazione del Comune di Patù (doc. 15) relativamente alla previsione di un indice di edificabilità pari a 0,01 mc/mq; - nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso, tra cui, in particolare, il preavviso di diniego del 12 febbraio 2020, prot. n. 0000910, prat. n. 04/03.

Giustizia amministrativa202100867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di una domanda di condono edilizio, unitamente all’art. 17 delle NTA del programma di fabbricazione comunale e al preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del condono edilizio relativo a una domanda presentata nel 2003, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per l’omessa considerazione della particella 439 nel calcolo delle aree contigue rilevanti ai fini dell’indice di edificabilità fondiario. In secondo luogo, ha contestato la legittimità dell’art. 17 delle NTA del programma di fabbricazione del Comune, nella parte in cui, per le zone omogenee E3, stabilisce un indice di edificabilità pari a 0,01 mc/mq, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e violazione dell’art. 7 del d.m. n. 1444/1968, nonché l’illegittimità derivata del diniego di condono. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto la censura relativa all’indice di edificabilità contenuto nell’art. 17 delle NTA inammissibile, tardiva e comunque infondata. Il giudice ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o altre figure sintomatiche di eccesso di potere, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione. Ha inoltre rilevato che, in assenza di un’aspettativa qualificata derivante da strumenti urbanistici attuativi approvati, convenzionati o almeno adottati, ovvero da precedenti giudicati o da una particolare situazione dell’area, le scelte urbanistiche generali non richiedono una motivazione puntuale per ogni singola area, essendo sufficiente l’indicazione complessiva dei criteri e delle esigenze perseguite. Nel caso concreto non ricorrevano fattispecie eccezionali e la previsione di un indice molto basso è stata ritenuta ragionevole in considerazione della collocazione dell’area nella fascia costiera, della presenza del vincolo paesaggistico e del vincolo idrogeologico, nonché dell’inclusione nella zona E3, qualificata come verde agricolo extraurbano e fascia costiera di interesse panoramico. Il dispositivo non esamina autonomamente la censura relativa alla particella 439, ma conclude per l’infondatezza complessiva del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, in relazione alla mancata considerazione di una particella nel calcolo dell’indice di edificabilità; la sentenza non accoglie la censura.

  • art. 17 NTA del programma di fabbricazione del Comune di Patù

    La disposizione attribuisce alle zone omogenee E3 un indice di edificabilità pari a 0,01 mc/mq; il TAR ne esclude l’illegittimità nel caso concreto.

  • art. 7 d.m. 1444/1968

    Invocato dal ricorrente quale parametro di illegittimità dell’indice di edificabilità previsto per la zona E3; la censura è respinta.

  • l. 1497/1939

    Richiamata quale base del vincolo paesaggistico gravante sull’area, elemento considerato dal giudice ai fini della ragionevolezza della scelta urbanistica.

  • R.D.L. 3267/1923

    Richiamato in relazione al vincolo idrogeologico gravante sull’area, ulteriore elemento valorizzato per ritenere ragionevole l’indice edificatorio ridotto.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica generale, espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o altre figure sintomatiche di eccesso di potere; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione sul merito della pianificazione.
  • In assenza di un’aspettativa qualificata del privato, derivante in particolare dall’approvazione, convenzionamento o almeno adozione di uno strumento urbanistico attuativo, da precedenti giudicati favorevoli o da situazioni urbanistiche eccezionali, la motivazione di una scelta contenuta in un piano generale o in una variante generale può essere resa mediante l’indicazione complessiva dei criteri e delle esigenze perseguite, senza una giustificazione puntuale per ogni singola area.
  • La presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici e la collocazione dell’area in una fascia costiera di interesse panoramico possono costituire elementi idonei a giustificare, in quanto ragionevole, la previsione di un indice di edificabilità particolarmente contenuto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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