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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41411/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che, accogliendo la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena principale per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, artt. 81 e 648 c.p. portandola sotto la soglia dei tre anni, ma aveva confermato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il ricorrente deduceva: (1) l'illegalità della pena accessoria ai sensi dell'art. 29 c.p., atteso che la pena principale è stata ridotta al di sotto dei tre anni e quindi il presupposto per l'interdizione temporanea o permanente veniva meno; (2) errata determinazione dell'entità della pena in relazione alla diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. nel computo di una continuazione con contravvenzione giudicata in primo grado con rito abbreviato (si sostiene che la riduzione avrebbe dovuto essere della metà per la contravvenzione e non di un terzo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. In particolare ha accolto il primo motivo: l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni è risultata illegale alla luce della rideterminazione della pena principale al di sotto dei tre anni; pertanto la pena accessoria è stata annullata in parte qua senza rinvio (confermando che l'eliminazione non travolge il concordato e non richiede nuovo giudizio). I secondi motivi riguardanti la modalità di calcolo della diminuzione processuale (art. 442 c.p.p.) sono stati dichiarati manifestamente infondati o inammissibili: la Corte ribadisce l'indirizzo secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono sindacabili in Cassazione i meri errori di calcolo o vizi dei passaggi intermedi della determinazione della pena, salvo che non diano luogo a una pena illegale (cioè non conforme ai limiti edittali o vietata dalla legge). In sintesi: annullamento senza rinvio della parte di sentenza che ha confermato la pena accessoria; resto della decisione sul concordato confermato.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    art. 29, comma 1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il presupposto per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici sia valutato alla luce della pena principale effettivamente inflitta dopo il concordato; se tale pena è inferiore alla soglia prevista dalla norma, la pena accessoria è illegale e va eliminata.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regolamenta il concordato in appello; la Corte sottolinea la natura consensualistica dell'istituto e delinea i limiti di sindacabilità in Cassazione, consentendo il controllo solo per vizi attinenti all'illegalità della pena o ad altri profili tassativamente indicati.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    La norma sulla diminuzione per il rito abbreviato è rilevante per la determinazione della pena, ma la Corte afferma che eventuali errori sul calcolo della diminuzione nei passaggi intermedi del concordato in appello non sono sindacabili in Cassazione se la pena finale resta nei limiti edittali (la censura costituirebbe un'errata applicazione di norma processuale e non un'illegalità della pena).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza come esempio di profili su cui, in presenza di rinuncia nel concordato, non è possibile sindacare in legittimità; la Corte ribadisce che questioni rinunciate in funzione dell'accordo non sono riapribili.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Citato nel dibattito giurisprudenziale sulla portata dei limiti di ricorribilità; la Corte precisa che tale disposizione non ha modificato la sostanza dell'impossibilità di sindacare in Cassazione gli errori di calcolo del concordato, salvo i casi tassativi di illegittimità.

  • art. 25 Cost. e art. 7 CEDU

    Richiamati in relazione al principio di legalità delle pene: anche le pene derivanti da accordi devono rispettare il principio di legalità, pertanto una pena accessoria che non trovi più presupposto nella pena principale è incompatibile con tali principi.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la potestà dispositiva delle parti è centrale: in Cassazione sono ammissibili censuresolo se riguardano l'illegalità della pena (cioè la non conformità alla legge o ai limiti edittali) o altri profili tassativi (es. estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza).
  • Se, a seguito del concordato in appello, la pena principale viene rideterminata sotto la soglia che giustificava una pena accessoria, il giudice d'appello (e la Cassazione in sede di controllo) devono eliminare o adeguare la pena accessoria: non può essere confermata una sanzione accessoria il cui presupposto materiale venga meno.
  • Errori di calcolo o vizi nei passaggi intermedi che non incidono sulla legalità della pena finale (ossia non fanno fuoriuscire la sanzione dai limiti edittali) sono in genere inammissibili o infondati in Cassazione se derivano da un concordato accettato dalle parti.
  • La natura consensualistica del concordato implica che l'imputato, aderendo all'accordo, rinuncia a molte censure in sede di legittimità; tuttavia persistono limiti di ordine pubblico (es. rispetto dei principi di legalità e tutela dei diritti fondamentali) che autorizzano il sindacato giudiziario.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sempre (a) se la pena accessoria dipende ancora dalla pena principale effettivamente inflitta dopo il concordato; (b) se la pena finale rispetta i limiti edittali; (c) se la censura proposta mira all'illegalità della pena (per essere ammessa) o si riduce a un errore di calcolo (inammissibile).

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