Cassazione Penale, Sentenza n. 29030/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società dichiarata fallita ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, per bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice da aggravamento del dissesto e bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare. Con il primo motivo contestava, sotto il profilo della violazione dell'art. 2639 c.c. e del vizio di motivazione, la sua qualificazione come amministratore di fatto: sosteneva che i giudici di merito non avessero individuato elementi sintomatici univoci di un'attività gestoria continuativa e significativa, né avessero verificato l'attendibilità delle prove dichiarative valorizzate. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 129-bis c.p.p. e il vizio di motivazione per il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa, ritenendo illegittimo che il rigetto fosse fondato sul dissenso della parte civile, in contrasto con i criteri dell'art. 129-bis, comma 3, c.p.p. e con il diritto vivente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la motivazione della Corte territoriale sulla qualifica di amministratore di fatto e sulla riferibilità delle condotte, richiamando il principio per cui risponde di bancarotta chi, sulla base di indici sintomatici, risulti organicamente inserito nell'assetto gestionale societario con funzioni direttive e posizione preminente, anche se altri soggetti formalmente investiti di cariche abbiano esercitato poteri gestori. Ha invece accolto il secondo motivo: ha cassato la sentenza sul punto della giustizia riparativa con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, rilevando che il mancato consenso della persona offesa non è ostativo di per sé all'invio a un centro di giustizia riparativa, essendo necessari la valutazione dell'utilità del programma e l'assenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti. Inoltre ha dichiarato l'annullamento senza rinvio agli effetti penali limitatamente al reato di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., perché estinto per prescrizione, e ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta. Ha confermato altresì la condanna alle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 2639 c.c.
richiamato dalla difesa per contestare la qualifica di amministratore di fatto; la Corte ribadisce che la qualifica va desunta da indici sintomatici di inserimento organico e funzioni direttive, non da un mero dato formale.
art. 129-bis c.p.p.
regola l'invio al centro per la giustizia riparativa; il giudice deve valutare utilità del programma e assenza di pericolo concreto, non essendo il dissenso della persona offesa ostativo di per sé.
art. 568, comma 4, c.p.p.
richiamato per affermare l'interesse all'impugnazione sulla giustizia riparativa, poiché l'eventuale esito positivo può incidere sul trattamento sanzionatorio.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 217 legge fall.
il reato contestato al capo B è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 568 c.p.p.
richiamato indirettamente nel contesto della legittimazione e dell'interesse a ricorrere.
Massime di principio
- È amministratore di fatto, ai fini della responsabilità per bancarotta, chi risulti stabilmente e in modo significativo inserito nell'assetto gestionale della società, svolgendo funzioni direttive nelle aree produttive, organizzative o commerciali e in posizione preminente rispetto agli altri soggetti con poteri gestori.
- La presenza di un amministratore di diritto o di altri soggetti formalmente investiti della gestione non esclude la responsabilità dell'amministratore di fatto, se quest'ultimo abbia effettivamente esercitato poteri direttivi in modo continuativo.
- Il giudizio di merito sulla sussistenza della qualità di amministratore di fatto, quando sorretto da motivazione congrua e logica, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
- In tema di giustizia riparativa, il diniego di invio a un centro non può essere fondato solo sul mancato consenso della persona offesa; il giudice deve verificare se il programma sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e se vi sia un concreto pericolo per gli interessati o per l'accertamento dei fatti.
- L'accesso al programma di giustizia riparativa può essere rilevante anche dopo l'affermazione di responsabilità, quando l'esito del percorso possa incidere sul trattamento sanzionatorio.
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