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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12915/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge nella commisurazione della pena: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di applicare e motivare le diminuzioni previste per i riti premiali (rito abbreviato relativo alla sentenza del 14/02/2013 e applicazione del rito di cui all'art. 444 c.p.p. per la sentenza del 22/05/2019) e non avrebbe tenuto conto / motivato l'applicazione delle attenuanti generiche (riguardo alle sentenze del 14/02/2013, 23/10/2018 e 22/05/2019). Denuncia inoltre carenza motivazionale nel calcolo degli aumenti per i reati "satellite", che impedisce di verificare l'effettiva applicazione delle diminuenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna, diverso giudice, perché proceda a rinnovare il giudizio sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato carenze motivazionali sul punto relativo all'applicazione delle diminuzioni per i riti premiali e per le attenuanti generiche e ha richiamato l'obbligo, in sede esecutiva, di indicare e motivare i singoli passaggi del calcolo della pena (pena base, aumenti per reati satellite e diminuzioni applicate). Il principio che vieta una rideterminazione in pejus è stato rispettato, ma la mancata specificazione dei calcoli rendeva necessario il rinvio.

Norme richiamate

  • Sez. U., n. 47127 del 24.06.2021 (Pizzone)

    La giurisprudenza di legittimità impone al giudice, anche in sede esecutiva, l'obbligo di indicare e motivare i singoli passaggi del giudizio di commisurazione della pena, comprese le circostanze e le diminuenti processuali, quando sia riconosciuta discrezionalità.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite al potere discrezionale del giudice dell'esecuzione nella quantificazione degli aumenti per reati "satellite": gli aumenti devono rispettare i limiti normativi e la quantificazione stabilita nel giudizio di cognizione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma riferita al rito speciale (applicazione della pena su richiesta), la quale comporta una diminuzione della pena di base; tale riduzione deve essere considerata e motivata anche in sede esecutiva nel calcolo della continuazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare dettagliatamente il calcolo della pena di continuazione: indicare la pena base, gli aumenti per ciascun reato satellite e l'applicazione numerica di eventuali diminuenti processuali.
  • Le diminuzioni connesse a riti premiali (rito abbreviato, procedimento di cui all'art. 444 c.p.p.) e le attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione devono essere tenute in conto nella fase esecutiva; se sono state applicate in cognizione, il giudice dell'esecuzione deve esplicitare come le ha valutate nel computo.
  • Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nella determinazione degli aumenti per reati satellite, ma entro i limiti di legge (art. 81 c.p.) e della quantificazione effettuata nei giudizi di cognizione; la discrezionalità va esercitata con adeguata motivazione.
  • Se le attenuanti generiche sono state compensate da misure come la recidiva (equivalenza), il giudice dell'esecuzione deve riferire espressamente questa valutazione per evitare duplicazioni di trattamento.
  • La mancata specificazione dei calcoli o l'omessa motivazione sull'applicazione delle diminuenti impedisce il controllo di legittimità e può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Il principio di non reformatio in pejus limita il potere del giudice dell'esecuzione: non può determinare una pena complessiva in termini peggiori rispetto a quanto già stabilito senza adeguata e motivata base giuridica.
  • In caso di dubbio o di errori di motivazione sul trattamento sanzionatorio, la parte interessata può proporre ricorso in Cassazione; anche il Procuratore Generale può chiedere annullamento con rinvio.

Testo integrale

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