Cassazione Penale, Sentenza n. 12915/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge nella commisurazione della pena: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di applicare e motivare le diminuzioni previste per i riti premiali (rito abbreviato relativo alla sentenza del 14/02/2013 e applicazione del rito di cui all'art. 444 c.p.p. per la sentenza del 22/05/2019) e non avrebbe tenuto conto / motivato l'applicazione delle attenuanti generiche (riguardo alle sentenze del 14/02/2013, 23/10/2018 e 22/05/2019). Denuncia inoltre carenza motivazionale nel calcolo degli aumenti per i reati "satellite", che impedisce di verificare l'effettiva applicazione delle diminuenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna, diverso giudice, perché proceda a rinnovare il giudizio sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato carenze motivazionali sul punto relativo all'applicazione delle diminuzioni per i riti premiali e per le attenuanti generiche e ha richiamato l'obbligo, in sede esecutiva, di indicare e motivare i singoli passaggi del calcolo della pena (pena base, aumenti per reati satellite e diminuzioni applicate). Il principio che vieta una rideterminazione in pejus è stato rispettato, ma la mancata specificazione dei calcoli rendeva necessario il rinvio.
Norme richiamate
Sez. U., n. 47127 del 24.06.2021 (Pizzone)
La giurisprudenza di legittimità impone al giudice, anche in sede esecutiva, l'obbligo di indicare e motivare i singoli passaggi del giudizio di commisurazione della pena, comprese le circostanze e le diminuenti processuali, quando sia riconosciuta discrezionalità.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite al potere discrezionale del giudice dell'esecuzione nella quantificazione degli aumenti per reati "satellite": gli aumenti devono rispettare i limiti normativi e la quantificazione stabilita nel giudizio di cognizione.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma riferita al rito speciale (applicazione della pena su richiesta), la quale comporta una diminuzione della pena di base; tale riduzione deve essere considerata e motivata anche in sede esecutiva nel calcolo della continuazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare dettagliatamente il calcolo della pena di continuazione: indicare la pena base, gli aumenti per ciascun reato satellite e l'applicazione numerica di eventuali diminuenti processuali.
- Le diminuzioni connesse a riti premiali (rito abbreviato, procedimento di cui all'art. 444 c.p.p.) e le attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione devono essere tenute in conto nella fase esecutiva; se sono state applicate in cognizione, il giudice dell'esecuzione deve esplicitare come le ha valutate nel computo.
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nella determinazione degli aumenti per reati satellite, ma entro i limiti di legge (art. 81 c.p.) e della quantificazione effettuata nei giudizi di cognizione; la discrezionalità va esercitata con adeguata motivazione.
- Se le attenuanti generiche sono state compensate da misure come la recidiva (equivalenza), il giudice dell'esecuzione deve riferire espressamente questa valutazione per evitare duplicazioni di trattamento.
- La mancata specificazione dei calcoli o l'omessa motivazione sull'applicazione delle diminuenti impedisce il controllo di legittimità e può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il principio di non reformatio in pejus limita il potere del giudice dell'esecuzione: non può determinare una pena complessiva in termini peggiori rispetto a quanto già stabilito senza adeguata e motivata base giuridica.
- In caso di dubbio o di errori di motivazione sul trattamento sanzionatorio, la parte interessata può proporre ricorso in Cassazione; anche il Procuratore Generale può chiedere annullamento con rinvio.
Testo integrale
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