Cassazione Penale, Ordinanza n. 25295/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato solo in parte la condanna emessa dal GIP del Tribunale di Modena, riducendo la pena, per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, formalmente qualificato come vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma 4, c.p., cioè contestando la valutazione della recidiva/pericolosità e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso, però, non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e riproponeva sostanzialmente le stesse censure già svolte in appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze d'appello e non diretto a censurare in modo specifico la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la pericolosità sociale dell'imputato, l'incremento della rilevanza dell'attività di cessione di stupefacente e la congruità della pena rispetto alla personalità e alla gravità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato e confermato nei gradi di merito
art. 99, comma 4, c.p.
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio dedotto, in relazione alla recidiva e alla valutazione della gravità/personale pericolosità ai fini del trattamento sanzionatorio
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue per legge la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo apodittico o reiterativo: è necessario indicare specifiche illogicità o manifeste contraddizioni della decisione di merito.
- Quando il giudice di appello motiva in modo congruo sulla pericolosità sociale dell'imputato e sulla congruità della pena rispetto alla personalità e alla gravità del fatto, la censura che non si misuri con tali argomenti è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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