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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46279/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) carenza di motivazione del provvedimento di riesame, sostenendo che la partecipazione all'associazione mafiosa (capo 13) sarebbe stata desunta unicamente da dichiarazioni generiche di collaboratori di giustizia e dal delitto-fine relativo alle armi; 2) mancata riqualificazione in concorso esterno, poiché l'imputato sarebbe estraneo ai vincoli associativi in assenza di riscontri concreti sulla gestione dello spaccio, sulla effettiva detenzione di armi e sulla partecipazione a riunioni del clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi posti tendessero a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio (censura non consentita in questa sede) e non denunciassero violazioni di specifiche norme o manifeste illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che, a livello di gravità indiziaria per misure cautelari, il riesame non equivale all'accertamento della responsabilità e che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e degli altri elementi compete al giudice di merito, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto invece adeguata e articolata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato vari elementi (dichiarazioni di collaboratori: consegna e distribuzione di armi da parte del ricorrente, intercettazioni che confermavano luogo e presenza nonostante arresti domiciliari, ruolo e prestigio nel gruppo, precedenti per armi e droga) idonei a sostenere la gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis e per i fatti relativi alle armi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata al ricorrente: partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero idonei a configurare una partecipazione qualificata e stabile con ruolo operativo e apporti concreti (anche la fornitura di armi a scopo di tutela del clan).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla gravità indiziaria: il giudizio cautelare richiede indizi che costituiscano una qualificata probabilità, distinto dall'accertamento della responsabilità nel processo.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Indica il tipo di vizio di motivazione suscettibile di essere fatto valere in cassazione (mancanza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha applicato questo criterio per escludere le censure meramente istruttorie o di diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e l'ammenda a carico del proponente in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato questa sanzione, quantificandola in 3.000 euro.

  • Sezioni Unite, principio Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021)

    Richiamato per il principio secondo cui sono indice di partecipazione ex art. 416-bis anche apporti concreti, anche minimi ma riconoscibili, che dimostrino inserimento attivo con carattere di stabilità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro misure cautelari personali il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il giudizio sulle misure cautelari si concentra sulla gravità indiziaria (probabilità) e non sull'accertamento definitivo della responsabilità; indizi meno rigorosi rispetto al giudizio dibattimentale possono essere sufficienti per la custodia cautelare.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono concorrere a formare la gravità indiziaria se inserite in un quadro logico-coerente con altri riscontri; per censurarne l'uso in cassazione occorre dimostrare perché, la loro esclusione, comprometterebbe in modo manifestamente illogico la motivazione.
  • La distinzione tra partecipazione associativa e concorso esterno dipende dall'organicità e stabilità del rapporto con il sodalizio: ruoli attribuiti nell'organizzazione, apporto operativo o la disponibilità continuativa al perseguimento dei fini associativi favoriscono la qualificazione come partecipazione.
  • Per impugnazioni efficaci in cassazione contro provvedimenti cautelari è utile concentrare i motivi su errori di diritto, vizi formali o palese contraddittorietà della motivazione, documentando concretamente come tali vizi influiscano sul giudizio cautelare.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e ammenda; chi impugna deve valutare il profilo di non manifesta infondatezza degli argomenti per evitare sanzioni economiche.

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