Cassazione Penale, Sentenza n. 46279/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) carenza di motivazione del provvedimento di riesame, sostenendo che la partecipazione all'associazione mafiosa (capo 13) sarebbe stata desunta unicamente da dichiarazioni generiche di collaboratori di giustizia e dal delitto-fine relativo alle armi; 2) mancata riqualificazione in concorso esterno, poiché l'imputato sarebbe estraneo ai vincoli associativi in assenza di riscontri concreti sulla gestione dello spaccio, sulla effettiva detenzione di armi e sulla partecipazione a riunioni del clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi posti tendessero a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio (censura non consentita in questa sede) e non denunciassero violazioni di specifiche norme o manifeste illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che, a livello di gravità indiziaria per misure cautelari, il riesame non equivale all'accertamento della responsabilità e che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e degli altri elementi compete al giudice di merito, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto invece adeguata e articolata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato vari elementi (dichiarazioni di collaboratori: consegna e distribuzione di armi da parte del ricorrente, intercettazioni che confermavano luogo e presenza nonostante arresti domiciliari, ruolo e prestigio nel gruppo, precedenti per armi e droga) idonei a sostenere la gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis e per i fatti relativi alle armi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata al ricorrente: partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero idonei a configurare una partecipazione qualificata e stabile con ruolo operativo e apporti concreti (anche la fornitura di armi a scopo di tutela del clan).
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla gravità indiziaria: il giudizio cautelare richiede indizi che costituiscano una qualificata probabilità, distinto dall'accertamento della responsabilità nel processo.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Indica il tipo di vizio di motivazione suscettibile di essere fatto valere in cassazione (mancanza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha applicato questo criterio per escludere le censure meramente istruttorie o di diversa valutazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e l'ammenda a carico del proponente in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato questa sanzione, quantificandola in 3.000 euro.
Sezioni Unite, principio Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021)
Richiamato per il principio secondo cui sono indice di partecipazione ex art. 416-bis anche apporti concreti, anche minimi ma riconoscibili, che dimostrino inserimento attivo con carattere di stabilità.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio.
- Il giudizio sulle misure cautelari si concentra sulla gravità indiziaria (probabilità) e non sull'accertamento definitivo della responsabilità; indizi meno rigorosi rispetto al giudizio dibattimentale possono essere sufficienti per la custodia cautelare.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono concorrere a formare la gravità indiziaria se inserite in un quadro logico-coerente con altri riscontri; per censurarne l'uso in cassazione occorre dimostrare perché, la loro esclusione, comprometterebbe in modo manifestamente illogico la motivazione.
- La distinzione tra partecipazione associativa e concorso esterno dipende dall'organicità e stabilità del rapporto con il sodalizio: ruoli attribuiti nell'organizzazione, apporto operativo o la disponibilità continuativa al perseguimento dei fini associativi favoriscono la qualificazione come partecipazione.
- Per impugnazioni efficaci in cassazione contro provvedimenti cautelari è utile concentrare i motivi su errori di diritto, vizi formali o palese contraddittorietà della motivazione, documentando concretamente come tali vizi influiscano sul giudizio cautelare.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e ammenda; chi impugna deve valutare il profilo di non manifesta infondatezza degli argomenti per evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46241/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46242/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46243/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46244/2024 del 17/12/2024
- Sentenza penale · 17 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46245/2024 del 17/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →