Ordinanza n. 128/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in data 13 giugno 2023, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento dell’Ente Parco dell’Etna n. 66 del 25 febbraio 2015, con cui l’Amministrazione si è espressa negativamente sulla richiesta di compatibilità paesaggistica in relazione ad un intervento edilizio di sistemazione di un fabbricato rurale; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di compatibilità paesaggistica relativo a interventi di ripristino di un fabbricato rurale
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’Ente Parco dell’Etna relativo alla compatibilità paesaggistica di interventi eseguiti su un fabbricato rurale. L’interessato sostiene che le opere sul fabbricato preesistente fossero consistite nel ripristino del tetto crollato, nel miglioramento sismico, nella realizzazione di due finestre e nel rafforzamento delle murature, senza aumento di volumetria o superficie. I nuovi manufatti, distinti dal fabbricato rurale, erano stati oggetto di ordinanza di demolizione comunale e sarebbero stati integralmente demoliti, con ripristino dello stato dei luoghi. Il diniego paesaggistico era fondato, secondo l’appellante, sull’erroneo presupposto di un ampliamento della superficie del fabbricato. Sono state contestate la valutazione del TAR circa l’insufficienza della prova contraria, l’affidamento sulla documentazione catastale e sulla variazione catastale, nonché l’omessa considerazione del fatto che il Comune non avrebbe rilevato ampliamenti del fabbricato rurale. L’appellante ha inoltre dedotto che l’eventuale ampliamento, quantificato in circa 8,70 metri quadrati, sarebbe stato comunque irrisorio e inidoneo a giustificare il diniego. È stato richiamato anche il principio di non contestazione, in relazione alla mancata costituzione dell’Ente Parco.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell’appello. Ha rilevato che agli atti non erano rinvenibili né l’ordinanza comunale di demolizione del 2012 né la mappa catastale del 1997, documenti necessari per verificare la consistenza originaria e attuale dell’immobile e la fondatezza del presunto ampliamento. Ai sensi dell’art. 66 c.p.a. ha quindi disposto una verificazione, affidandola al Prefetto di Catania, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà esaminare la consistenza dell’immobile sulla base della documentazione disponibile presso le parti e gli uffici, accertare l’esistenza e l’entità dell’eventuale ampliamento, verificare l’ottemperanza all’ordine di demolizione del 2012 e accertare l’eventuale realizzazione di ulteriori opere. Le operazioni dovranno svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in contraddittorio tra le parti, con successivo deposito della relazione entro 60 giorni, tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte. È stato fissato un acconto di 2.000 euro sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico dell’appellante e, in via definitiva, della parte soccombente. La fissazione della nuova udienza di merito e la decisione sulle spese sono state rinviate a successivi provvedimenti.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per disporre una verificazione tecnica necessaria all’accertamento della consistenza dell’immobile, dell’eventuale ampliamento, dell’ottemperanza all’ordine di demolizione e delle opere successive.
art. 64, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dall’appellante in relazione al principio di non contestazione, ma il CGARS non ha definito la questione in questa fase istruttoria.
art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004
Indicato quale base normativa della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti.
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
Indicato quale ulteriore base normativa della richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione sul merito di un appello dipende dall’accertamento tecnico della consistenza di un manufatto e della sussistenza di un ampliamento, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., acquisendo e valutando anche la documentazione non presente negli atti processuali ma reperibile presso le parti e gli uffici pubblici.
- La verificazione può avere a oggetto non solo l’esistenza e l’entità dell’ampliamento edilizio, ma anche l’ottemperanza a un ordine di demolizione e l’eventuale realizzazione di opere successive, quando tali circostanze siano rilevanti per la decisione sulla compatibilità paesaggistica.
- La mancata disponibilità in atti di documenti essenziali per ricostruire la consistenza originaria e attuale di un immobile giustifica il differimento della decisione di merito e l’espletamento di un incombente istruttorio, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure.
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