Cassazione Penale, Sentenza n. 12339/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza per due motivi: (1) errore nel calcolo della pena complessiva e violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la pena complessiva corretta, con la riduzione per il rito, sarebbe dovuta essere di anni 2, mesi 1 e giorni 3 di reclusione; (2) mancata e manifestamente illogica motivazione perché la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la continuazione tra tre reati di resistenza a pubblico ufficiale (medesima fattispecie astratta), ha applicato aumenti di pena diversi per i reati satellite senza spiegare le ragioni della differenziazione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancanza di motivazione sui diversi aumenti per reati omogenei) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per la rideterminazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale e, conseguentemente, della pena complessiva. La Corte ha altresì rilevato che il primo motivo (errore di calcolo) è assorbito e fondato nella sostanza, precisando che la pena complessiva corretta avrebbe dovuto risultare in anni 2, mesi 1 e giorni 3 di reclusione (anziché anni 2, mesi 2 e giorni 13).
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
Riferimento alla disciplina sulla determinazione della pena complessiva e alla necessità di corretta applicazione dei criteri quando si cumulano pene per reati connessi/continuati; qui richiamato in relazione alla critica sul calcolo della pena complessiva
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento di impugnazione; utilizzata per contestare la determinazione della pena e la regolarità dell'atto impugnato
art. 533, comma 2 c.p.p.
«dare specifica indicazione delle pene che vanno a costituire quella unitaria del reato continuato»
Obbligo del giudice del merito di indicare in modo puntuale le singole pene che compongono la pena unica per il reato continuato, per consentire il controllo della discrezionalità applicativa; la violazione di tale obbligo comporta vizio motivazionale
art. 132, primo comma, e art. 133 c.p.
Riferimento ai criteri di determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice nella graduazione della pena; tale discrezionalità però deve essere motivata e rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato sul principio di proporzionalità della pena rispetto alla meritevolezza del reo e al bisogno di pena, come parametro costituzionale/sovranazionale di controllo della ragionevolezza della motivazione
Massime di principio
- Quando più reati sono ritenuti tra loro in continuazione il giudice deve indicare specificamente le singole pene componenti la pena unica: non è sufficiente una quantificazione forfettaria degli aumenti
- Se i reati satellite sono sostanzialmente omogenei (stessa fattispecie astratta), il trattamento sanzionatorio dovrebbe essere coerente o, se diversificato, tale diversità deve essere motivata in modo chiaro
- La determinazione degli aumenti per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma questa discrezionalità è soggetta a controllo: la motivazione serve a verificarne la ragionevolezza e proporzionalità
- Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena complessiva possono essere rettificati in sede di rinvio e, se il vizio motivazionale è rilevante, la sentenza può essere annullata con rinvio per nuovo esame
- In casi di aumenti applicati in misura contenuta il giudice può motivare anche in forma sintetica, ma la sintesi non può mai sostituire l'obbligo di spiegare la scelta quando vi sono trattamenti differenziati tra reati omogenei
- Se si valuta una situazione simile, il ricorso per cassazione ben fondato dovrebbe contestare sia l'errata applicazione delle norme di calcolo sia la carenza di motivazione sulla graduazione degli aumenti; chiedere il rinvio per rideterminazione è rimedio efficace quando manca la specificazione delle singole componenti della pena
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