Cassazione Penale, Sentenza n. 26413/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello (31/05/2023) con un unico motivo ciascuno. Vallelonga deduce vizi di motivazione e di erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., sostenendo che la Corte avrebbe individuato erroneamente il reato piu' grave ai fini della continuazione e quindi calcolato male la pena. Tripodi deduce vizi di motivazione e violazioni processuali (artt. 597 e 627 cod. proc. pen.) e di errata applicazione delle norme di determinazione della pena (art. 133 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990), lamentando l'assenza di adeguata motivazione per lo scostamento dal minimo edittale, la sproporzione della pena rispetto alla gravità dei fatti e il confronto con la pena inflitta al Vallelonga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Vallelonga: il motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato, poiche' il reato piu' grave (capo 3: trasporto/importazione dal Paraguay di 329 kg di cocaina, art. 73 d.P.R. 309/1990, con aggravanti) era correttamente individuato alla luce del piu' elevato massimo edittale e delle aggravanti; inoltre il ricorso risultava generico e, dopo il concordato (art. 599-bis c.p.p.), le censure ammesse in cassazione sono molto limitate. Per Tripodi: il motivo e' stato ritenuto inammissibile perche' prospetta questioni non consentite in cassazione e, comunque, manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, adeguatamente motivata; lo scostamento di poco dal minimo edittale non costituisce vizio. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Pena determinata in sede di rinvio: Vallelonga anni 9 e mesi 10 e euro 60.000,00 di multa; Tripodi anni 6 e mesi 8 e euro 50.000,00 di multa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; qui applicata alle importazioni/trasporti di cocaina (capo 3 e 4). La Corte ha valutato il reato piu' grave in base al maggior quantitativo e al relativo massimo edittale.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante prevista dal testo unico sugli stupefacenti che incrementa la pena (aumento da meta' a due terzi). La Corte ha ritenuto applicabile tale aggravante ai reati di importazione/trasporto.
art. 4, legge n. 146/2009 (oggi art. 61-bis cod. pen.)
Aggravante speciale (ora art. 61-bis c.p.) applicata ai reati in favore di associazioni criminali; comporta aumento della pena (da un terzo a meta'), sebbene qui il suo effetto sia stato modulato dal criterio moderatore dell'art. 63, comma 4, c.p.
art. 81 cod. pen.
Disciplina il reato continuato e la determinazione della pena unica; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato piu' grave va individuato in astratto in base alla pena edittale e alle circostanze della fattispecie.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul patto delle parti in sede di appello (concordato); la Corte ha 'ratificato' l'accordo tra le parti e richiamato i limiti delle censure proponibili in cassazione dopo il concordato.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena e modalità di determinazione della pena edittale; la Corte ha sottolineato che la graduazione della pena e' rimessa alla discrezionalita' del giudice di merito, entro i principi di tali articoli.
art. 27, comma 3 Cost.
Principio costituzionale di proporzionalita' della pena richiamato in relazione alla necessita' di adeguare il trattamento sanzionatorio, come fatto in esito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la conseguenza della declaratoria di inammissibilita' del ricorso in cassazione: condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, applicata in questo caso per euro 3.000,00.
artt. 23, 65, 71 e ss. cod. pen.
Riferimenti ai limiti edittali e alle regole generali sulla pena; la Corte ha ritenuto il trattamento sanzionatorio conforme ai limiti edittali previsti.
Massime di principio
- In caso di reato continuato il "reato piu' grave" si individua in astratto sulla base del massimo edittale con riferimento alle circostanze concrete: il maggior quantitativo di stupefacente e le aggravanti possono determinare l'individuazione del reato piu' grave.
- Dopo un accordo tra le parti ratificato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., i motivi di cassazione sono fortemente circoscritti: non sono liberamente riaperti profili di merito gia' concordati salvo vizi formali, illegality della pena o difformita' della pronuncia.
- La determinazione della pena e' in primo luogo una valutazione di merito riservata al giudice di merito: la Corte di legittimita' interviene solo se la scelta sia viziata da arbitrio, illogicita' o insufficiente motivazione.
- Lo scostamento dal minimo edittale richiede una motivazione specifica e adeguata; tuttavia uno scostamento lieve, purché spiegato, non e' di per se' censurabile.
- Le pronunce costituzionali che ridefiniscono i parametri di proporzionalita' della pena (es. Corte cost. n. 40/2019) vincolano i giudici del rinvio a riconsiderare i trattamenti sanzionatori alla luce dei nuovi criteri.
- Motivi generici, non specificati o che chiedono una nuova valutazione sommaria della congruita' della pena sono inammissibili in cassazione e possono comportare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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