Sentenza n. 181/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 299 del 13/06/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 299 del 13 giugno 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per cinque anni scolastici, oltre alle spese legali. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, richiamando la necessità di una nuova richiesta mediante la procedura telematica e gli avvisi pubblicati sui siti istituzionali, nonché i doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza civile. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo applicabili le precedenti decisioni rese in controversie analoghe. Il Collegio ha escluso che il docente fosse tenuto a presentare una nuova richiesta amministrativa tramite procedura telematica e ad attendere senza certezza sui tempi di pagamento prima di poter agire in giudizio o ottenere l'esecuzione del giudicato. In assenza di modifiche nelle procedure e nei tempi amministrativi, tali adempimenti non possono comprimere il diritto all'esecuzione della condanna. Al Ministero è stato assegnato il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti e rilasciare o accreditare il bonus. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, che, su richiesta del ricorrente e decorso inutilmente il termine, dovrà sostituirsi al Ministero adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato al Ministero gli adempimenti necessari all'esecuzione della sentenza civile e ha nominato il commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato; il ricorrente lo ha invocato per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento del bonus.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione; la sentenza civile aveva riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici indicati.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato con riguardo al termine che il ricorrente ha dichiarato essere decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il creditore di un beneficio economico riconosciuto da una sentenza passata in giudicato non è tenuto, in assenza di una specifica base normativa, a presentare una nuova richiesta amministrativa né ad attendere indefinitamente una procedura telematica per ottenere l'esecuzione della condanna giudiziale.
- I doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un'attesa ulteriore e priva di tempi certi, quando l'amministrazione non abbia predisposto procedure e termini idonei a garantire l'effettiva e tempestiva esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'eventuale richiesta del creditore; il commissario può adottare gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione del giudicato.
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