Sentenza del 28/11/2017 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Impugnazioni - Appello - Motivi aggiunti - Accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione - Effetto sanante - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha cercato di introdurre con motivi aggiunti l'eccezione relativa alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. Tale eccezione, essendo rimessa alla disponibilità della parte e non rilevabile d'ufficio, non può essere proposta tardivamente attraverso motivi aggiunti, salvo che riguardi documenti depositati dalla controparte e non anteriormente conosciuti. L'accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione non sana la tardività, poiché si tratta di una preclusione processuale.
La decisione
La proposizione dell'eccezione di decadenza mediante motivi aggiunti è stata ritenuta inammissibile o comunque preclusa. Il comportamento dell'Amministrazione, che aveva accettato il contraddittorio sul merito, non ha prodotto alcun effetto sanante. La regola affermata è che i motivi aggiunti nel processo tributario possono integrare il ricorso soltanto nei limiti previsti dalla legge, ossia per contestare documenti nuovi depositati dalla controparte e fino a quel momento non conosciuti.
Norme richiamate
Art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
L'integrazione dei motivi di ricorso è consentita soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti.
La disposizione pone un limite alla proposizione dei motivi aggiunti: essi non possono essere utilizzati per introdurre nuove eccezioni o censure già proponibili con il ricorso originario, ma solo per contestare documenti nuovi e non conosciuti in precedenza.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. civ., 7 luglio 2017, n. 16803
La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio, non può essere dedotta per la prima volta mediante motivi aggiunti; l'accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione non sana la preclusione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. civ., 24 giugno 2011, n. 13934
Conferma che i motivi aggiunti non possono ampliare liberamente l'oggetto del giudizio e che le preclusioni processuali non sono superate dalla partecipazione della controparte alla discussione sul merito.
Massime di principio
- Le eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, come la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, devono essere proposte tempestivamente nel ricorso introduttivo.
- I motivi aggiunti nel processo tributario non costituiscono uno strumento generale per introdurre nuove censure, ma sono ammessi essenzialmente per contestare documenti nuovi depositati dalla controparte e prima non conosciuti.
- L'accettazione del contraddittorio o la difesa nel merito da parte dell'Amministrazione non sana una preclusione processuale già maturata.
- Prima di depositare motivi aggiunti occorre verificare che la nuova contestazione derivi effettivamente da documenti sopravvenuti o non conosciuti e non da fatti o eccezioni già disponibili al momento del ricorso.
- La mancata tempestiva deduzione della decadenza può comportare l'inammissibilità dell'eccezione, anche se essa sarebbe astrattamente fondata nel merito.
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