Sentenza del 09/10/2017 n. 4012 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato autonomamente la risposta negativa a un interpello disapplicativo, volto a ottenere la disapplicazione di norme tributarie antielusive, sostenendo che tale atto fosse immediatamente contestabile davanti al giudice tributario.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta inammissibile, poiché la risposta all'interpello disapplicativo non costituisce un atto autonomamente impugnabile. In base all'art. 6 del d.lgs. 156/2015, le risposte agli interpelli sono generalmente non impugnabili e possono essere contestate soltanto insieme al successivo atto impositivo. La disposizione, avendo natura processuale, si applica anche ai procedimenti già pendenti secondo il principio tempus regit actum.
Norme richiamate
Le risposte agli interpelli non sono impugnabili autonomamente; la risposta all'interpello per la disapplicazione di norme antielusive può essere contestata soltanto unitamente all'atto impositivo.
La norma ha risolto i precedenti contrasti giurisprudenziali stabilendo la generale non impugnabilità autonoma delle risposte agli interpelli, compreso l'interpello disapplicativo.
Principio tempus regit actum
Essendo processuale, la disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016.
Massime di principio
- La risposta negativa a un interpello disapplicativo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile.
- L'eventuale illegittimità o erroneità della risposta può essere fatta valere insieme all'impugnazione dell'atto impositivo successivamente emesso.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare se l'atto produce immediatamente effetti lesivi oppure costituisce soltanto un atto endoprocedimentale o preparatorio.
- Le norme processuali sopravvenute possono applicarsi anche ai giudizi pendenti, secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria.
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