Sentenza n. 6891/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura di reclutamento di 200 operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per asserito deficit percettivo bilaterale, insieme agli atti presupposti e alla disciplina del bando sui requisiti fisici
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, vigile del fuoco discontinuo di 52 anni, aveva partecipato alla procedura riservata al personale volontario proveniente da una graduatoria speciale e aveva superato la prova di capacità operativa. Convocato per la verifica dei requisiti fisici, era stato escluso perché la commissione aveva riscontrato un deficit percettivo bilaterale, con soglia audiometrica di -50 dB a 4000 Hz, ritenuto incompatibile con l’art. 1, comma 1, lettera f), del d.m. Interno n. 166/2019. Con il ricorso introduttivo ha dedotto eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, violazione della disciplina regolamentare e carenza assoluta di motivazione, producendo un referto specialistico successivo che attestava valori audiometrici compatibili con i requisiti applicabili. In via subordinata ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 295, della l. n. 205/2017 e la violazione della direttiva 2000/78/CE e di norme dell’Unione, sostenendo che i vigili del fuoco discontinui fossero assoggettati a requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per i richiami in servizio. Con i motivi aggiunti ha dedotto, inoltre, la violazione degli artt. 68 e 70 del d.lgs. n. 217/2005 e dell’art. 5 del bando, sostenendo che per il ruolo di operatore, caratterizzato da mansioni amministrative, tecniche e di supporto, dovessero applicarsi i requisiti fisici meno rigorosi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, riferito agli operatori e assistenti, e non quelli dell’art. 1, previsti per il personale operativo. Il Ministero ha eccepito l’irripetibilità degli accertamenti concorsuali, il carattere vincolato dell’esclusione, il valore fidefaciente del verbale della commissione e la tardività delle censure rivolte alle clausole del bando.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, ritenendo che l’onere di immediata impugnazione riguardi soltanto le clausole del bando che impongono requisiti di partecipazione immediatamente ostativi all’ammissione, non quelle relative a requisiti fisici da accertare nel corso della procedura. Nel merito ha ritenuto illegittima la scelta dell’amministrazione di applicare ai candidati al ruolo di operatore gli stessi requisiti fisici previsti per il personale operativo. Le mansioni degli operatori e assistenti, descritte dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005 e riprodotte nel bando, sono infatti funzioni basiche, amministrative, tecniche e di supporto, non coincidenti con quelle proprie del personale operativo addetto ai servizi di soccorso. Secondo il TAR, i requisiti psico-fisici possono essere richiesti in funzione delle mansioni concretamente esercitate e le deroghe al principio di non discriminazione nell’accesso al lavoro sono legittime soltanto quando siano funzionali e proporzionate alla salvaguardia del carattere operativo del servizio. Per il ruolo di operatore tale finalità non giustifica l’applicazione dei requisiti più rigorosi dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019. Inoltre, l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 richiede che la selezione accerti l’idoneità alle funzioni proprie della qualifica di operatore, senza imporre il possesso dei requisiti previsti per i vigili del fuoco operativi. Doveva quindi applicarsi l’art. 2 del d.m. n. 166/2019, che non prevede una soglia audiometrica per l’accesso al ruolo. L’esclusione è stata annullata; il ricorrente è stato definitivamente ammesso al prosieguo della procedura e l’amministrazione è stata ordinata di inserirlo in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lettera f), d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Deficit percettivo bilaterale con soglia audiometrica -50 dB a 4000 Hz
La disposizione individua requisiti fisici riferiti al personale operativo; non può essere applicata automaticamente ai candidati al ruolo di operatore quando le mansioni da svolgere sono amministrative, tecniche e di supporto.
art. 2 d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
È la disciplina specificamente riferita agli operatori e assistenti; secondo il TAR, non prevedendo una soglia audiometrica per l’accesso al ruolo, doveva essere applicata alla procedura esaminata.
artt. 68 e 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale
Le funzioni degli operatori e assistenti comprendono attività amministrative, tecniche, manutentive e di supporto, e non coincidono con l’insieme delle mansioni operative di soccorso proprie degli altri ruoli.
art. 5 del bando di concorso di cui al decreto ministeriale n. 362 del 29 ottobre 2024
Il bando riproduce le mansioni previste dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005; la disciplina dei requisiti fisici deve quindi essere coerente con le funzioni effettivamente proprie della qualifica.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005
La selezione per il ruolo di operatore deve verificare l’idoneità alle funzioni specifiche della qualifica e non consente, in assenza di una previsione espressa, di imporre i requisiti fisici più rigorosi stabiliti per il personale operativo.
direttiva 2000/78/CE
La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare
I requisiti psico-fisici più restrittivi sono ammissibili per i servizi di soccorso soltanto se funzionali e proporzionati alle mansioni concretamente esercitate e alla salvaguardia del carattere operativo del servizio.
art. 4 direttiva 2000/78/CE
Le deroghe al principio di parità nell’accesso al lavoro devono essere giustificate dalla natura dell’attività e risultare necessarie e proporzionate rispetto alle mansioni da svolgere.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i requisiti psico-fisici devono essere correlati alle mansioni concretamente proprie della qualifica da ricoprire; l’amministrazione non può applicare a un ruolo amministrativo, tecnico o di supporto i requisiti più rigorosi previsti per personale operativo, se tale estensione non è specificamente prevista e non è giustificata dalle funzioni da svolgere.
- La possibilità di richiedere requisiti psico-fisici restrittivi per l’accesso ai servizi di soccorso è legittima soltanto nella misura in cui tali requisiti siano funzionali e proporzionati alla salvaguardia del carattere operativo del servizio e all’insieme delle mansioni concretamente esercitabili.
- Quando la normativa distingue tra personale operativo e personale appartenente a un ruolo di operatori e assistenti, la procedura selettiva deve applicare la disciplina dei requisiti fisici riferita alla specifica qualifica, salvo una previsione normativa espressa che giustifichi l’estensione dei requisiti propri dell’altro ruolo.
- L’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando riguarda le prescrizioni che impongono requisiti di partecipazione immediatamente ostativi all’ammissione; non sono immediatamente lesive le clausole relative a requisiti fisici destinati a essere accertati dagli organi concorsuali durante lo svolgimento della procedura.
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