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Sentenza

Sentenza del 22/08/2016 n. 6620 - Comm. Trib. Prov. Milano

Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Successiva intimazione di pagamento - Esame del merito - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, poiché la mancata contestazione tempestiva della cartella ha reso definitiva la pretesa tributaria. La successiva intimazione di pagamento non può essere utilizzata per riaprire termini ormai scaduti o per far valere eccezioni di merito, incluse quelle concernenti la decadenza della pretesa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la pretesa tributaria mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, sollevando eccezioni di merito, comprese quelle relative all'intervenuta decadenza della pretesa. Tuttavia, la cartella di pagamento presupposta non era stata impugnata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

Norme richiamate

  • Termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione della cartella di pagamento

    La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine perentorio di sessanta giorni impedisce di sollevare eccezioni di merito contro la successiva intimazione di pagamento.

    La cartella non impugnata tempestivamente diventa definitiva quanto alla pretesa tributaria in essa contenuta; l'intimazione successiva ha, di regola, funzione di riscossione e non consente di rimettere in discussione il merito dell'obbligazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento deve essere contestata entro il termine previsto dalla legge, normalmente sessanta giorni dalla notificazione; decorso tale termine, la pretesa diventa definitiva.
  • L'impugnazione della successiva intimazione di pagamento non consente, in linea generale, di recuperare eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere dedotte contro la cartella.
  • Anche l'eccezione di decadenza della pretesa tributaria può essere preclusa se non viene fatta valere tempestivamente contro l'atto presupposto.
  • Restano distinguibili eventuali vizi propri dell'intimazione o fatti successivi alla cartella, che possono essere contestati nei limiti consentiti dalla legge.

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