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Ordinanza

Ordinanza n. 1673/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. 15184 del 13.1.2026, recante diniego di revoca del decreto prot. n. -OMISSIS- col quale era stato fatto divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l'amministrazione ha negato la revoca di un precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato nel 2014. Ha dedotto l'illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando l'omessa rinnovata valutazione complessiva della propria personalità, della condotta di vita più recente e delle circostanze sopravvenute rispetto alla vicenda posta a fondamento del divieto originario, compreso l'esito favorevole del giudizio penale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il diniego non appariva sostenuto da un'istruttoria adeguata né da una motivazione aggiornata e coerente. In particolare, l'amministrazione non aveva acquisito nuove informazioni dagli uffici competenti di pubblica sicurezza e non aveva formulato una valutazione attuale del percorso di vita del ricorrente successivo alla vicenda del 2014, né delle circostanze sopravvenute, incluso l'esito favorevole del giudizio penale. Tali omissioni integravano, prima facie, i vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dell'immediata incidenza del provvedimento sulla sfera giuridica del ricorrente. La domanda cautelare è stata quindi accolta non mediante revoca diretta del divieto, ma ai fini del riesame: l'amministrazione è stata ordinata ad adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, un nuovo provvedimento emendato dai vizi rilevati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per il 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    accogliere l'istanza cautelare ai fini del riesame

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, con ordine all'amministrazione di rinnovare la valutazione e adottare un nuovo provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il diniego di revoca di un divieto di detenzione di armi deve essere preceduto da una valutazione attuale e complessiva della personalità dell'interessato e della sua condotta di vita, non potendo fondarsi soltanto sulla vicenda risalente che aveva giustificato il divieto originario.
  • Nel riesaminare la permanenza dei presupposti di un divieto di detenzione di armi, l'amministrazione deve acquisire informazioni aggiornate dagli uffici competenti di pubblica sicurezza e considerare le circostanze sopravvenute rilevanti, compreso l'esito favorevole di un eventuale giudizio penale.
  • L'omessa acquisizione di informazioni attuali e la mancata considerazione del percorso di vita successivo ai fatti originari integrano, in via cautelare, difetto di istruttoria e carenza di motivazione del diniego di revoca.
  • Quando il provvedimento amministrativo presenta vizi suscettibili di essere emendati mediante una nuova valutazione, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento entro il termine stabilito dal giudice, senza sostituire direttamente la valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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