Direttiva 2008/27
Direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/27/CE modifica in modo puntuale la direttiva 2001/18/CE per allinearne le disposizioni alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento riguarda soprattutto le misure tecniche di esecuzione che la Commissione può adottare su criteri informativi, soglie di etichettatura e aggiornamento degli allegati. La direttiva chiarisce inoltre alcune regole procedurali sui termini e sulla consultazione scientifica. Non essendo richiesto un recepimento sostanziale, l’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Adeguamento tecnico della direttiva 2001/18/CE alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure esecutive relative agli OGM.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’atto, ma non impone un nuovo regime sostanziale da recepire: introduce soltanto modifiche tecniche alla direttiva 2001/18/CE sulla emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Le modifiche riguardano le competenze di esecuzione della Commissione, in particolare per criteri di informazione, soglie minime, etichettatura, adeguamento tecnico degli allegati e procedura di comitato. Il considerando 6 precisa espressamente che non è necessario un recepimento nazionale specifico, trattandosi di adeguamenti di natura tecnica e relativi solo alla procedura di comitato.
Direttiva 2008/27/CE: adeguamento tecnico della direttiva 2001/18/CE sugli OGM
La direttiva interviene sulla direttiva 2001/18/CE con un obiettivo circoscritto: riallineare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Il legislatore unionale chiarisce che si tratta di modifiche tecniche, relative a misure non essenziali e alla procedura di comitato, senza incidere sul nucleo sostanziale della disciplina sugli OGM.
Finalità dell’intervento
L’atto nasce dall’esigenza di adeguare la direttiva 2001/18/CE alle regole sopravvenute sulla delega di esecuzione della Commissione. In particolare, il considerando 4 evidenzia che la Commissione deve poter adottare misure di attuazione relative a:
- adeguamento di alcuni allegati;
- criteri per la notifica;
- fissazione di soglie minime.
Tali misure, essendo di portata generale e volte a modificare o completare elementi non essenziali dell’atto base, devono essere adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Ambito e natura delle modifiche
La direttiva non introduce un nuovo regime materiale per gli OGM, ma modifica vari articoli della direttiva 2001/18/CE per:
- spostare determinate misure esecutive dalla logica tradizionale del comitato alla procedura di regolamentazione con controllo;
- precisare i tempi di adozione di alcune decisioni;
- chiarire l’ambito e la funzione di alcuni allegati tecnici.
Il considerando 6 esclude la necessità di un recepimento nazionale specifico, proprio perché le modifiche sono di natura tecnica e attengono esclusivamente alla procedura di comitato.
Criteri di informazione e requisiti del fascicolo
L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, sostituiti, prevede che siano stabiliti i criteri e gli obblighi di informazione e i requisiti della sintesi del fascicolo. Le misure devono:
- essere adottate previa consultazione del comitato scientifico competente;
- seguire la procedura di regolamentazione con controllo;
- garantire la sicurezza per la salute umana e l’ambiente;
- basarsi sui riscontri scientifici esistenti e sull’esperienza maturata con emissioni di OGM comparabili.
La Commissione deve pubblicare preventivamente la proposta; entro 60 giorni possono essere presentate osservazioni. Le osservazioni, corredate di analisi, sono trasmesse al comitato istituito ai sensi dell’articolo 30.
Etichettatura e soglie minime
L’articolo 21 è modificato per chiarire il trattamento delle tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati.
Per i prodotti con tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili:
- può essere fissata una soglia minima al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di etichettatura;
- le soglie sono determinate in funzione del prodotto;
- la misura è adottata con procedura di regolamentazione con controllo.
Per i prodotti destinati all’elaborazione diretta:
- l’obbligo di etichettatura non si applica alle tracce di OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0,9%, se le tracce sono non intenzionali o tecnicamente inevitabili;
- possono essere stabiliti ulteriori livelli di soglia con la stessa procedura di regolamentazione con controllo.
Misure nazionali e tempi decisionali
L’articolo 23, paragrafo 2, sostituito, disciplina i tempi per la decisione della Commissione sulle misure adottate da uno Stato membro. La decisione deve essere adottata entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni comunicate dallo Stato membro.
Nel calcolo del termine non si computano:
- i periodi in cui la Commissione attende ulteriori informazioni dal notificante;
- il tempo di attesa del parere dei comitati scientifici consultati, che comunque non può superare 60 giorni;
- il tempo impiegato dal Consiglio per deliberare secondo la procedura di regolamentazione.
Coordinamento con la disciplina sull’etichettatura
L’articolo 26, paragrafo 2, prevede che siano stabilite le condizioni per l’attuazione del paragrafo 1 senza creare duplicazioni o incoerenze con le norme comunitarie vigenti in materia di etichettatura. Le misure sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo e, se opportuno, devono tenere conto delle disposizioni di etichettatura stabilite dagli Stati membri ai sensi del diritto comunitario.
Adeguamento tecnico degli allegati
Il nuovo articolo 27 stabilisce che gli adeguamenti al progresso tecnico delle sezioni C e D dell’allegato II, degli allegati III-VI e della sezione C dell’allegato VII sono adottati con procedura di regolamentazione con controllo.
Anche gli allegati sono riformulati in modo descrittivo per chiarire il loro contenuto:
- allegato II: obiettivo, elementi, principi generali e metodologia della valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 4 e 13;
- allegato IV: informazioni supplementari per la notifica di immissione in commercio e informazioni sull’etichettatura degli OGM immessi in commercio o soggetti a deroga;
- allegato VII: obiettivo e principi generali del piano di monitoraggio di cui agli articoli 13, paragrafo 2, 19, paragrafo 3, e 20.
Per tali allegati possono essere elaborate note tecniche orientative tramite procedura di regolamentazione, al fine di agevolare l’attuazione e la spiegazione delle disposizioni.
Procedura di regolamentazione con controllo
L’articolo 30, paragrafo 3, è sostituito per precisare che, nei casi in cui vi sia rinvio a tale disposizione, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. La direttiva consolida così il ruolo di controllo sulle misure esecutive di portata generale che incidono su elementi non essenziali della direttiva base.
Entrata in vigore e profili di recepimento
L’articolo 2 dispone che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è previsto un termine di trasposizione, perché il considerando 6 esclude la necessità di recepimento nazionale: gli Stati membri sono destinatari dell’atto, ma non devono adottare disposizioni di attuazione specifiche per questa direttiva di mero adeguamento tecnico.
Disposizioni principali
Adeguamento delle misure di esecuzione su criteri di informazione
L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, sostituiti, attribuisce alla Commissione il potere di stabilire criteri e obblighi di informazione e i requisiti della sintesi del fascicolo. Tali misure, che modificano elementi non essenziali della direttiva 2001/18/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3, previa consultazione del comitato scientifico competente. È previsto un termine di 60 giorni per osservazioni sulla proposta pubblicata dalla Commissione prima dell’avvio della procedura.
Soglie minime per tracce non intenzionali di OGM autorizzati
L’articolo 21, paragrafo 2, stabilisce che per i prodotti con tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può essere fissata una soglia minima sotto la quale non scatta l’obbligo di etichettatura. Le soglie sono determinate in base al prodotto e sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo.
Esenzione dall’etichettatura per tracce fino allo 0,9%
L’articolo 21, paragrafo 3, dispone che per i prodotti destinati all’elaborazione diretta l’obbligo di etichettatura non si applica alle tracce di OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0,9% se tali tracce sono non intenzionali o tecnicamente inevitabili. Anche i livelli di soglia ulteriori possono essere stabiliti mediante procedura di regolamentazione con controllo.
Decisione sulle misure nazionali di salvaguardia
L’articolo 23, paragrafo 2, prevede che la decisione sulla misura adottata da uno Stato membro sia presa entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni trasmesse dallo Stato membro. Non si computano i periodi di attesa di ulteriori informazioni richieste al notificante o del parere dei comitati scientifici; il periodo di attesa del parere non può superare 60 giorni. Non si computa neppure il tempo impiegato dal Consiglio per deliberare secondo la procedura di regolamentazione.
Condizioni di attuazione dell’etichettatura e coordinamento con il diritto UE vigente
L’articolo 26, paragrafo 2, affida alla Commissione la definizione delle condizioni di attuazione del paragrafo 1, con il vincolo di evitare duplicazioni o incoerenze con la legislazione comunitaria vigente in materia di etichettatura. Le misure sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo e devono tener conto, se del caso, delle disposizioni di etichettatura stabilite dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.
Adeguamento tecnico degli allegati
Il nuovo articolo 27 stabilisce che gli adeguamenti al progresso tecnico delle sezioni C e D dell’allegato II, degli allegati III-VI e della sezione C dell’allegato VII sono adottati con procedura di regolamentazione con controllo, in quanto modifiche di elementi non essenziali della direttiva.
Procedura di regolamentazione con controllo
L’articolo 30, paragrafo 3, rinvia all’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa, per i casi in cui è previsto il paragrafo 3. Si consolida così il nuovo regime di controllo parlamentare sulle misure di portata generale che completano o modificano elementi non essenziali dell’atto base.
Chiarimenti sugli allegati II, IV e VII
Gli allegati II, IV e VII sono riscritti nella parte introduttiva per chiarire rispettivamente: l’oggetto, gli elementi e la metodologia della valutazione del rischio ambientale; le informazioni supplementari e i requisiti di etichettatura per l’immissione in commercio e per gli OGM soggetti a deroga; l’obiettivo e i principi generali del piano di monitoraggio. Per questi allegati possono essere elaborate note tecniche orientative mediante procedura di regolamentazione.
Entrata in vigore e mancato recepimento
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 6 afferma espressamente che non occorrono disposizioni nazionali di recepimento, poiché le modifiche sono di natura tecnica e riguardano solo la procedura di comitato.
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