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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Firenze del 19.12.2024 notificato il 01.06.2025, con il quale è stato decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione; - nonché ogni altro atto presupposto o conseguente, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato;

Giustizia amministrativa202501926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Firenze del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e titolare di un permesso per minore età, aveva chiesto il rinnovo del titolo per attesa occupazione, allegando il parere favorevole della Direzione generale dell'immigrazione e l'iscrizione al Centro per l'impiego. Dopo il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il Questore ha negato il rinnovo valorizzando una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione e 800 euro di multa per rapina aggravata in concorso, oltre ad arresti, denunce, procedimenti penali pendenti, violazioni di misure e ulteriori condotte contro il patrimonio. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi congiunti, la violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, omesso bilanciamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato indebitamente su una sola condanna e su procedimenti pendenti, senza una valutazione individualizzata della giovane età al momento dei fatti, del percorso di integrazione, della formazione, delle attività lavorative e dei legami familiari e affettivi, tra cui il rapporto con il fratello minore e il procedimento ex art. 31 d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per rapina aggravata rientri tra le condanne ostative richiamate dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, in quanto relativa a un reato per il quale l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. In presenza di tale condanna, la valutazione di pericolosità sociale è tipizzata dal legislatore e, fuori dai casi di vincoli familiari qualificati, il diniego del rinnovo costituisce esercizio di potere vincolato. Il Collegio ha comunque rilevato che la Questura aveva svolto un'istruttoria ampia, considerando anche arresti, denunce, procedimenti pendenti, violazioni di misure e reiterazione delle condotte, e aveva motivato sulla continuità, gravità e ripetitività dei comportamenti. Quanto all'art. 8 CEDU, il TAR ha affermato che l'obbligo di comparazione tra sicurezza pubblica e vita privata e familiare sorge in presenza di vincoli familiari qualificati; anche ipotizzando la rilevanza dei rapporti dedotti, il bilanciamento avrebbe comunque privilegiato l'interesse pubblico, attesa la gravità della condanna e il quadro complessivo della condotta. Percorsi formativi, relazioni affettive e attività sociali sono stati ritenuti insufficienti a superare il giudizio di pericolosità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    condanne - anche non definitive - relative ai reati di cui all’art. 380 c.p.p., che comportano l’arresto obbligatorio in flagranza

    La condanna per un reato rientrante nel catalogo dell'art. 380 c.p.p., quale la rapina aggravata indicata nel provvedimento, è ostativa all'ingresso e al soggiorno e determina la tipizzazione legislativa della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno e impone la comparazione con i vincoli familiari qualificati; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto conforme alla norma.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare non impedisce il diniego del titolo quando la gravità dei reati e il complessivo quadro di pericolosità rendano prevalenti le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 380 c.p.p.

    Individua i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; il riferimento è utilizzato per qualificare come ostativa la condanna per rapina aggravata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi e ha presentato osservazioni; il testo non individua una violazione della garanzia partecipativa.

  • art. 31 d.lgs. 286/1998

    Il procedimento avviato per ottenere un permesso finalizzato all'assistenza del minore è stato considerato tra gli elementi personali dedotti, ma non è stato ritenuto idoneo a modificare l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • La condanna, anche non definitiva, per un reato compreso tra quelli di cui all'art. 380 c.p.p. può costituire causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, poiché la valutazione di pericolosità sociale è tipizzata a monte dal legislatore.
  • In presenza di una condanna ostativa, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ha natura vincolata, salvo che ricorrano vincoli familiari qualificati cui l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 riconosca rilevanza specifica.
  • Anche quando il potere amministrativo è fondato su una causa ostativa tipizzata, l'amministrazione può rafforzare la motivazione mediante la ricostruzione della condotta complessiva dello straniero, valorizzando arresti, denunce, procedimenti, violazioni di misure e reiterazione di comportamenti criminosi, purché tali elementi siano coerenti e concordanti.
  • In presenza di una condanna per un reato di particolare gravità, il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e vita privata o familiare dello straniero può concludersi con la prevalenza dell'interesse pubblico anche considerando la gravità del reato, ove il quadro complessivo denoti una concreta pericolosità.
  • Percorsi formativi, attività lavorative, relazioni affettive e integrazione sociale, pur rilevanti sul piano individuale, non sono sufficienti a superare una causa ostativa e un giudizio complessivo di pericolosità fondato su condotte gravi, plurime e reiterate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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